Il Regolamento MiCA 1114/2023 che disciplina il mercato delle crypto-attività prevede – come data di efficacia delle relative disposizioni – il 30 giugno 2024 per gli emittenti di asset-referenced tokens e e-money tokens ed il 30 dicembre 2024 per il regime autorizzativo dei prestatori di servizi su crypto-attività.
Solo per i prestatori di servizi, il Regolamento MiCA concede la facoltà ai singoli Stati Membri di concedere un “periodo transitorio” (c.d. grand-fathering period), fino ad un massimo di 18 mesi, per l’entrata in vigore delle nuove misure autorizzative che, lo si ricorda, imporranno ai c.d. CASP (crypto asset service providers) di adottare una serie di presidi organizzativi, patrimoniali e procedurali per poter ottenere la licenza ad operare nel territorio dell’Unione Europea. I singoli Stati Membri dovranno comunicare la propria decisione entro il 30 giugno 2024, sebbene ESMA abbia recentemente invitato gli Stati ad anticipare il più possibile la propria scelta.
La fase che stiamo attraversando è dunque cruciale per capire quali Stati si avvarranno del periodo transitorio e quali invece richiederanno che – al 30 dicembre 2024 – i prestatori di servizi siano tutti debitamente autorizzati. Senza dimenticare che i prestatori di servizi che decidano di stabilirsi in uno Stato Membro che si avvale del periodo transitorio non potranno comunque usufruire del c.d. “passaporting” dei propri servizi, ovvero prestarli liberamente senza necessità di avere una sede stabile negli altri Stati che invece non avranno concesso tale periodo di grazia.
Proprio questa possibile disomogeneità tra le scelte dei vari Stati aveva giustamente alimentato tra gli operatori la speranza che vi fosse una sorta di tacito accordo tra i vari paesi per adottare una linea comune. Speranza tuttavia vanificata sulla base delle prime scelte formalmente comunicate o dai rumors provenienti dalle autorità. Ad oggi, infatti, la Lituania ha comunicato di non voler concedere il periodo transitorio, mentre l’Irlanda sembra opterà per 12 mesi e la Spagna per soli 6 mesi.
Il non volersi avvalere del periodo transitorio, o la scelta di concederne uno particolarmente breve, può rappresentare allo stesso tempo un rischio ed una opportunità.
Un rischio per le autorità di vigilanza perché gestire decine, se non centinaia (ad esempio, ad oggi la Lituania conta più di 500 operatori registrati), di procedure autorizzative nell’arco di pochi mesi vorrebbe dire stanziare in breve tempo notevoli risorse e accelerare i processi interni in modo da poter soddisfare tutte le istanze autorizzative e le legittime pressioni del mercato. Ma un rischio anche per il mercato dello Stato Membro, che potrebbe vedere una fuga dei prestatori per stabilirsi in altri Stati dove potranno godere di tempistiche più agevoli per presentare l’istanza autorizzativa, che sarà comunque un percorso complesso ed articolato.
Allo stesso tempo, per quegli Stati che sapranno organizzarsi e gestire le diverse istanze con la dovuta solerzia (ma anche attenzione, per evitare il rischio di concessioni “facili” di licenze), non concedere il periodo transitorio potrebbe rappresentare l’occasione per divenire, in anticipo rispetto agli altri paesi, hub europeo per il mercato delle crypto-attività. Il tutto a condizione che i CASP, soprattutto quelli di dimensioni e risorse economiche più contenute, riescano a soddisfare in così poco tempo tutti i requisiti per potere ottenere la licenza.
Una fase dunque tanto affascinante quanto delicata, che nei prossimi mesi andrà a disegnare la mappa geo-politica delle crypto-attività.










