Introduzione: il Disegno di legge in materia di intelligenza artificiale
Il presente articolo analizza le rilevanti previsioni del Disegno di legge in materia di intelligenza artificiale (“DDL”), approvato dal Senato della Repubblica in data 20 marzo 2025 e trasmesso alla Camera dei Deputati per il proseguimento dell’iter legislativo. Il DDL ha l’obiettivo di operare un bilanciamento tra opportunità e rischi delle nuove tecnologie, prevedendo norme di principio e disposizioni di settore. Come risulta dalla relazione illustrativa al DDL, il provvedimento è caratterizzato da un duplice approccio:
- la promozione di un utilizzo corretto, trasparente e responsabile dell’intelligenza artificiale (“IA”), in una dimensione antropocentrica, per cogliere pienamente le enormi opportunità; e
- la necessaria vigilanza sui potenziali rischi economici e sociali e sull’impatto sui diritti fondamentali.
Il DDL implementa a livello nazionale il regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale (“AI ACT”) e ha l’obiettivo di proteggere i diritti fondamentali, la democrazia, lo Stato di diritto e la sostenibilità ambientale sulla base di possibili rischi e del livello d’impatto, promuovendo al contempo l’innovazione per il benessere dei cittadini.
La finalità del DDL è di porre al centro di ogni attività che riguardi lo sviluppo e l’utilizzo dei sistemi e dei modelli di IA l’autodeterminazione umana, promuovendo la sostenibilità digitale e stabilendo che lo sviluppo e la concreta applicazione dei sistemi e dei modelli di IA devono avvenire nel rispetto, inter alia, della autonomia e del potere decisionale dell’uomo.
A presidio della sostenibilità digitale essenziale è il principio di cui all’articolo 3 del DDL in base al quale l’utilizzo dell’IA non deve pregiudicare la vita democratica del Paese e delle istituzioni, in riferimento anche al metodo democratico con cui i cittadini devono concorrere a determinare la politica nazionale.
I Settori strategici per lo sviluppo del Paese
In settori strategici per lo sviluppo del Paese come la sanità, il lavoro, la giustizia, le professioni intellettuali, la disabilità, la pubblica amministrazione (la “PA”), il DDL prevede disposizioni specifiche per garantire che l’utilizzo dell’IA in tali settori sia praticato non solo per sfruttare tutte le opportunità, ma anche sulla base di criteri che assicurino la gestione e la soluzione dei rischi connessi a tali attività strategiche.
Il Disegno di legge contiene, inter alia, disposizioni specifiche in materia di:
- ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di IA in ambito sanitario. Il DDL chiarisce che la finalità di ricerca medico scientifica di pubblico interesse non richiede di replicare il consenso dell’interessato (ove richiesto) se cambia l’ambito della ricerca stessa. In altri termini, se è stato prestato un consenso al trattamento di dati per la ricerca di una cura di una determinata patologia, gli stessi dati devono poter essere utilizzati senza ulteriori adempimenti salva la comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali;
- fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale. È prevista l’istituzione di una piattaforma di IA per erogare servizi di supporto a professionisti sanitari, medici e utenti per l’accesso ai servizi sanitari;
- lavoro: l’IA può essere impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione Europea. Ogni utilizzo dell’IA in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali. Inoltre, in determinati casi e con specifiche modalità, il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo dell’IA;
- professioni intellettuali: l’utilizzo di sistemi di IA è consentito esclusivamente per esercitare attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale. Inoltre, per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di IA utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo;
- PA: i sistemi di IA possono essere utilizzati per incrementare l’efficienza della attività della PA e per aumentare la quantità e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese;
- attività giudiziaria: i sistemi IA devono essere utilizzati esclusivamente per l’organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario, nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale. È sempre riservata al magistrato la decisione sulla interpretazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sulla adozione di ogni provvedimento;
- valorizzazione dell’IA come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale.
La strategia nazionale e le autorità nazionali competenti per l’IA
Il DDL introduce altresì la strategia nazionale per l’IA, un documento che garantisce la collaborazione tra pubblico e privato, coordinando le azioni della PA in materia e le misure e gli incentivi economici rivolti allo sviluppo imprenditoriale ed industriale. La strategia nazionale è predisposta e aggiornata dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed è approvata con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (“CITD”).
Al fine di garantire l’applicazione e l’attuazione della normativa nazionale e dell’Unione europea, il DDL istituisce le autorità nazionali per l’IA: l’Agenzia per l’Italia Digitale (“AgID”) e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (“ACN”). In particolare:
- l’AgID promuove l’innovazione e lo sviluppo dell’IA, definisce le procedure ed esercita le funzioni e i compiti in materia di notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di IA.
- L’ACN, anche ai fini di assicurare la tutela per la cybersicurezza, è responsabile per la vigilanza, incluse le attività ispettive e sanzionatorie, dei sistemi di IA, e per la promozione e lo sviluppo dell’IA relativamente ai profili di cybersicurezza.
Le azioni di promozione e le misure di sostegno ai giovani e allo sport
Il DDL autorizza la spesa di 300.000 euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per la realizzazione di progetti sperimentali volti all’applicazione dell’IA ai servizi forniti ai cittadini e imprese all’estero, come i servizi consolari, le attività di promozione internazionale delle imprese italiane, la messa a disposizione di scenari predittivi delle condizioni politiche, economiche e di sicurezza.
Sono previste altresì misure agevolative per incentivare il rientro in Italia dei giovani che lavorano all’estero sulla ricerca delle tecnologie IA, favorendo così l’implementazione del capitale umano italiano per lo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese.
Sempre per favorire la formazione dei giovani in tali tecnologie, nel piano didattico personalizzato (“PDP”) adottato dall’istituzione scolastica secondaria di secondo grado, per le studentesse e gli studenti ad alto potenziale cognitivo, il DDL prevede la possibilità di inserire attività volte all’acquisizione di ulteriori competenze attraverso esperienze di apprendimento presso le istituzioni della formazione superiore.
Infine, sono inserite misure di sostegno per lo sport in quanto l’IA ha un’indubbia capacità di migliorare la consapevolezza e le conoscenze, indispensabili per agevolare l’accesso allo sport per le persone con disabilità, nonché l’organizzazione delle relative attività sportive, per tutti. Pertanto, la misura consente l’accesso ai sistemi di IA per il benessere psico-fisico attraverso l’attività sportiva, anche ai fini dello sviluppo di soluzioni innovative finalizzate a una maggiore inclusione in ambito sportivo delle persone con disabilità.
La creazione e lo sviluppo di “unicorni” nazionali
In linea con la strategia nazionale, il DDL prevede investimenti, per un ammontare complessivo di 1 miliardo di euro al fine di favorire lo sviluppo, la crescita e il consolidamento delle imprese:
- aventi sede legale e operativa in Italia, e
- operanti nei settori dell’IA, della cybersicurezza e del calcolo quantistico (quantum computing) e delle tecnologie per queste abilitanti, nonché nel settore delle comunicazioni con particolare riferimento al 5G e alle sue evoluzioni, al mobile edge computing, alle architetture aperte basate su soluzioni software, al Web 3, all’elaborazione del segnale, anche in relazione ai profili di sicurezza e integrità delle reti di comunicazioni elettroniche.
La mobilizzazione degli investimenti avviene sulla base di una strategia che si fonda su 3 pilastri:
- la creazione di poli di trasferimento tecnologico specializzati in IA, cybersicurezza e quantum computing, contribuendo a supportare la creazione di nuove realtà nel settore dell’IA. Gli investimenti si concentrano su poli verticali specializzati, accompagnati da investimenti in fondi venture capital dedicati;
- investimenti in startup in fase di avvio di attività (early stage) e in fase avanzata (late stage) attraverso 3 modalità: i) coordinamento con fondi settoriali che si concentrano su specifici settori o industrie al fine di rafforzare le applicazioni verticali degli investimenti; ii) investimenti autonomi in startup che operano in un ambito settoriale non ben definito o specifico; iii) investimenti in fondi di venture capital che focalizzano la propria attività di investimento su startup che operano in ambiti specifici;
- iniziative relative alla creazione e allo sviluppo di campioni nazionali o “unicorni” dell’IA mediante l’implementazione di processi di supporto alla creazione di nuove startup, partendo dunque dalla ricerca, e l’individuazione di una o più startup già esistenti in cui investire per supportarle nei processi di crescita.
Il DDL specifica altresì che tali investimenti sono effettuati mediante l’istituzione di uno o più fondi appositamente dedicati ai settori dell’IA, della cybersicurezza e del quantum computing, nonché mediante coinvestimenti di altri fondi gestiti da CDP Venture Capital SGR, da utilizzarsi secondo le modalità di investimento definite dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 giugno 2019, la cui normativa di attuazione è aggiornata.
Oltre al Ministero delle imprese e del made in Italy in qualità di investitore, partecipano con propri rappresentanti agli organi di governo dei fondi di venture capital, in ragione delle proprie competenze, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transazione digitale e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
Conclusioni
In conclusione, il DDL rappresenta un passo fondamentale per lo sviluppo delle nuove tecnologie in Italia, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita dei cittadini e di individuare soluzioni di gestione del rischio basate su una visione antropocentrica. Anche l’Unione Europea si sta impegnando attivamente nello sviluppo dell’IA, come evidenziato nel comunicato stampa del 28 marzo 2025 della Commissione Europea, in cui viene annunciato un investimento di 1,3 miliardi di euro in IA, cybersicurezza e competenze digitali. Mentre il DDL prosegue il suo iter legislativo, ai cittadini – italiani ed europei – è affidato il doveroso compito di riflettere sulle implicazioni etiche, legali e sociali derivanti dal rapido avanzamento delle tecnologie basate sull’IA.
Fonti
Senato della Repubblica sito web: https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/SommComm/0/1435866/index.html?part=doc_dc-allegato_a:1
Commissione Europa sito web:
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