Hanno una validità giuridica?
Possono essere equiparati ai contratti tradizionali?
Gli smart contracts hanno una validità giuridica?
Per rispondere a questo domanda sarebbe prima utile fornire una definizione chiara e semplice di cosa sono gli smart contracts.
Esiste una definizione di smart contract?
È doveroso precisare che non esiste una definizione univoca.
I cd. “contratti intelligenti” (detti anche applicazioni distribuite) sono stati teorizzati per la prima volta da Nick Szabo nel 1994 e definiti come “protocolli di transazione automatizzati che danno esecuzione a specifici termini contrattuali” 1.
In sostanza sono degli event-driven software che funzionano secondo la logica “if this then that ”, tale per cui gli effetti contrattuali si realizzano solo al verificarsi di determinate condizioni, secondo una trasposizione automatica di un codice e senza quindi alcun intervento umano. Non vi è pertanto un accordo scritto che al suo interno contiene termini e condizioni pattuiti fra la parti, vi sono bensì dei codici crittografici in grado di auto eseguire in automatico azioni (o dare disposizione affinché si possano eseguire determinate azioni) nel momento in cui le condizioni determinate tra le parti sono raggiunte e verificate.
In altre parole, solo al verificarsi della condizione X si può procedere con l’attuazione e lo sviluppo della condizione Y: questo meccanismo si suddivide in tanti “blocchi” (e gli smart contracts costituiscono i mattoncini di ognuno di essi), i quali, insieme, formano una “catena di blocchi” (cd. “blockchain”).
Una volta che il blocco 1 si completa, esso diviene definitivo ed immutabile, e non potrà quindi mai essere né cancellato né modificato: l’unica opzione per proseguire il contratto è quella di passare al blocco successivo. Ciò avviene mediante la soluzione di un complesso problema matematico che soltanto i c.d. miners, ossia operatori dotati di computer aventi un eccezionale potere computazionale, possono risolvere.
A livello europeo, il cd. Data Act 2 (seppur non ancora efficace) nella sua bozza definitiva definisce i “contratti intelligenti” 3 e ne descrive altresì i requisiti essenziali 4:
vi è un articolo dedicato che contiene alcune disposizioni vòlte a definire requisiti di modifica per gli smart contract (compresi i cd. “kill switch”), e stabilisce alcune regole per le parti che forniscono dati condivisibili, tra cui la “terminazione e l’interruzione sicura” degli smart contract integrando altresì salvaguardie per preservare i segreti commerciali e prevenire i trasferimenti illeciti di dati.
Ed in Italia? Anche in Italia è stato riconosciuto agli smart contracts uno status giuridico, con il cd. “Decreto Semplificazioni” 5, in cui:
“Si definisce “smart contract” un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse.
Gli smart contracts soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale con linee guida 6 da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Quali sono le principali caratteristiche degli smart contracts?
- sono irrevocabili: uno smart contract, attestato su una blockchain, non può più essere risolto o modificato al raggiungimento delle condizioni in esso previste, il contratto va in esecuzione automaticamente;
- si presentano sotto una forma digitale, seppur soddisfando il requisito della forma scritta (nel caso di previa identificazione informatica delle parti interessate, tramite un processo di validazione temporale elettronica) 7;
- gli articoli si presentano sottoforma di codici crittografici, che possono essere letti non solo da persone fisiche ma anche da hardware (quindi da oggetti);
sono distribuiti e validati dalla blockchain, quindi non necessitano di un intermediario legale (ad esempio le figure dell’avvocato o del notaio);- sono totalmente trasparenti.
Stante la loro qualificazione giuridica, gli smart contracts hanno quindi piena validità legale?
Purtroppo, il dibattito è ancora attuale, e ci sono diversi orientamenti e teorie, che tuttavia partono da una medesima distinzione in due macro categorie degli stessi 8:
- smart contract code (“codice di contratto intelligente”), per identificare un codice che viene “scritto” sulla blockchain. Tale definizione viene usata principalmente dagli sviluppatori e si riferisce al codice sottostante, che non può quindi essere equiparato ad un contratto;
- smart legal contract (“contratto giuridico intelligente”), quale applicazione specifica dello smart contract code, che va a complementare o sostituire i contratti tradizionali. Tale definizione viene vista da molti come una combinazione fra codice di programmazione e linguaggio giuridico.
Stante questa macro-suddivisione, lo smart (legal) contract da alcune teorie viene assimilato ai contratti in quanto:
- trattasi di un mezzo di adempimento di obbligazioni, dove i termini e le condizioni vengono scritti nel codice, lo smart contract valuta i termini imposti dall’accordo secondo la logica “if this then that” ed automaticamente applica quanto concordato. Questa esecuzione automatica costituirebbe una garanzia di adempimento;
- trattasi di un accordo negoziale che viene “notarizzato” in maniera irrevocabile sulla chain evitando altresì il rischio di inadempimento di una delle parti;
- trattasi un vero e proprio contratto ma rafforzato, nel senso che le caratteristiche ulteriori della blockchain attribuirebbero allo stesso una maggiore efficacia sul piano della negoziazione (si pensi all’auto-esecuzione della blockchain ed al registro sulla stessa di tutte le fasi negoziali);
- l’azione materiale di dare avvio al programma costituirebbe piena manifestazione della volontà delle parti (compresa quella di eseguire quanto istruito) parrebbe pertanto soddisfare i requisiti minimi del contratto ai sensi degli articoli 1321 e 1322 del codice civile.
Tuttavia, vi è anche una larga parte di dottrina che invece sostiene che vi sono dei limiti giuridici a questa equiparazione (i limiti tecnici non verranno affrontati dalla scrivente) e che quindi reputa gli smart contracts come una categoria a sé stante. Quali sarebbero tali limiti?
- Identificazione degli elementi fondamentali del contratto: considerando la legge italiana, un contratto dovrebbe contenere gli elementi di cui all’art. 1325 c.c., che però all’interno di un codice crittografico non sono di facile individuazione;
- interpretazione di alcuni termini giuridici: spesso la redazione di contratti tradizionali richiede l’uso di termini che vanno interpretati e “calati” nella prassi a seconda delle differenti casistiche, tradurre tutto ciò con un codice crittografico sarebbe alquanto difficoltoso;
- all’interno dei contratti tradizionali spesso vengono inserite delle clausole (seppur accessorie) sospensive/risolutive e/o termination events: come ricondurre (e quindi condizionare) uno smart contract (che sappiamo essere immodificabile) a simili eventi esterni (o in gergo anche “eventi sopravvenuti”)?
Per concludere.
È oramai assodato che in Europa (Italia compresa) ci si è mossi verso l’attribuzione ed il riconoscimento di uno status giuridico agli smart contracts; quanto invece alla loro equiparazione ai contratti tradizionali, nonostante il dibattito sia ancora in corso, è molto probabile invece che essi daranno vita ad una nuova e diversa categoria, chissà, magari proprio quella degli smart legal contracts.
1 Nick Szabo, Smart contracts, 1994 “A smart contract is a computerized transaction protocol that executes the terms of a contract. The general objectives of smart contract design are to satisfy common contractual conditions (such as payment terms, liens, confidentiality, and even enforcement), minimize exceptions both malicious and accidental, and minimize the need for trusted intermediaries. Related economic goals include lowering fraud loss, arbitration and enforcement costs, and other transaction costs”
2 Trattasi del Regolamento (UE) 2023/2854 riguardante norme armonizzate sull’accesso equo ai dati e sul loro utilizzo e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sui dati) – (“Data Act”), emanato il 13 dicembre 2023, che sarà pienamente applicabile nel settembre 2025.
3 Data Act, art. 2, “n. 39) «contratto intelligente»: un programma informatico utilizzato per l’esecuzione automatica di un accordo o di parte di esso utilizzando una sequenza di registrazioni elettroniche di dati e garantendone l’integrità e l’accuratezza del loro ordine cronologico;”
4 Data Act, art. 36 “Requisiti essenziali relativi ai contratti intelligenti per l’esecuzione degli accordi di condivisione dei dati”.
5 Legge di Conversione 11 febbraio 2019, n. 12, modificativa del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” attribuisce un riconoscimento giuridico alle tecnologie basate su registri distribuiti (cd. “DLT”) ed agli smart contracts. La definizione dei contratti intelligenti è descritta all’art. 8 ter, comma 2.
6 Il 7 maggio 2020 l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) ha emanato, ai sensi dell’art. 71 del codice dell’amministrazione digitale (“CAD”), le linee guida relative alle best practice di secure design per le architetture basate su registri distribuiti, in conformità ai principi di “Secure/Privacy by Design”.
7 Questo significa che la data e l’ora del documento informatico, se registrate sulla blockchain tramite smart contract, possono essere anche opposte a terzi (così come previsto dall’art. 41 Regolamento UE n. 910/2014 “Effetti giuridici della validazione temporale elettronica”).
8 Banca D’Italia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università Roma Tre “Caratteristiche degli smart contract” draft. 1.0, giugno 2023, disponibile su https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2023/Draft_Protocollo_smart_contract.pdf
9 anca D’Italia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università Roma Tre “Caratteristiche degli smart contract” draft. 1.0, giugno 2023, disponibile su https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2023/Draft_Protocollo_smart_contract.pdf
10 Rinaldi, G. “Smart contract: meccanizzazione del contratto nel paradigma della blockchain”, in G. Alpa, Diritto e intelligenza artificiale (2020) pp- 353-354.
11 Sklaroff J. M., “Smart contract and the cost of inflexibility”, University of Pennsylvania Law Review, Vol. 166 (2017) pp. 217 ss.. Per un’analisi più dettagliata si rimanda al documento pubblicato dalla Banca d’Italia e sopra citato.











