La recente emanazione del Regolamento MiCAR (Reg. EU n. 2023/1114) da parte dell’Unione Europea è la coronazione di un lavoro partito nel lontano settembre 2020, con la pubblicazione della proposta di regolamento di Markets in Crypto-Assets “MiCAR” da parte della Commissione Europea.
Il Regolamento MiCAR rappresenta un passo importante da parte dell’Europa che per la prima volta nella storia regola in maniera organica l’intero fenomeno legato alle cripto-attività (CA), riuscendo così ad eliminare l’arbitraggio normativo che sino a quel momento aveva portato ad applicazioni poco chiare. Fino all’emanazione di tali principi ogni singolo Stato aveva scelto di normare solamente quanto ritenuto d’interesse, disciplinando prevalentemente la materia fiscale.
Gli obiettivi perseguiti dal Regolamento sono sicuramente di alto profilo. In primo luogo la certezza del diritto, requisito fondamentale senza il quale un’economia sana non può facilmente fiorire, poi il sostentamento dell’innovazione, la tutela dei consumatori e infine la stabilità finanziaria.
Partendo da questi principi San Marino ha istituito un gruppo di lavoro specifico con l’obiettivo di adeguare la normativa al mutato contesto europeo.
Il 3 gennaio 2024 è stato emanato il Decreto Delegato n. 2 “Disciplina delle tecnologie basate sui registri distribuiti”.
Attraverso tale normativa la Repubblica di San Marino “si è voluta adeguare all’era digitale al fine di contribuire a creare un’economia per le sfide del futuro e al servizio delle persone, anche consentendo l’uso di tecnologie innovative, promuovendo l’adozione di tecnologie trasformative nel settore finanziario, compresa la diffusione della tecnologia a registro distribuito (DLT)” 1
Proprio così! San Marino è stato uno tra i primi Paesi al Mondo a normare la materia e le relative attività che operano con le suddette tecnologie basate sui registri distribuiti, allineandosi con quanto previsto all’interno del Regolamento MiCAR.
Il tutto in previsione dell’approssimarsi della firma dell’Accordo di Associazione tra la Repubblica di San Marino e l’Unione Europea, passo storico per la più antica Repubblica del Mondo che potrà finalmente beneficiare di una maggiore integrazione con il mercato unico europeo.
Viste le peculiarità del contesto sammarinese, la normativa redatta contiene al suo interno alcuni aspetti che la differenziano da quella europea, al fine di semplificare, snellire e agevolare le procedure burocratiche, ma garantendo nel contempo un robusto regime di vigilanza volto a garantire un elevato livello di tutela del mercato e di monitoraggio delle condotte opportunistiche. Il decreto prevede l’obbligo d’iscrizione da parte di tutti gli operatori DLT all’interno di un registro volutamente creato. Tale particolarità mira a costruire un maggiore networking tra le varie imprese, oltre a creare le condizioni di accesso ai vantaggi fiscali previsti.
Il dettame normativo sammarinese risponde ai principi di chiarezza, completezza e sinteticità; tali requisiti sono stati il fulcro della parte definitoria ed hanno permesso di poter ampliare il perimetro normativo sammarinese rispetto a quello previsto nel MiCAR (solo per citare un esempio, la norma sammarinese include anche gli NFT).
L’approccio di San Marino in merito alla parte definitoria è stato quello di partire in primis dalla definizione di token per poi suddividerli in cripto-attività (CA), token di moneta elettronica, utility token e NFT; mentre l’Unione Europea ha avviato il proprio lavoro in tale ambito disciplinando per prime le cripto-attività (CA) e dividendole poi nelle varie categorie di interesse. Evidente è la volontà dell’esecutivo sammarinese di dare rilievo non solo alle attività finanziarie tokenizzate, che si occupano principalmente di strumenti finanziari tokenizzati o di criptovalute, ma anche a quelle società specializzate nei cosiddetti “servizi in token” che applicano in maniera proficua la tecnologia Blockchain a una varietà di segmenti e settori di mercato.
Proprio per tale scopo, ricopre un ruolo centrale all’interno del decreto sammarinese la San Marino Innovation Spa, società avente socio unico lo Stato, che assumerà non solo un ruolo consuntivo e d’indirizzo per gli operatori DLT, ma soprattutto propositivo per lo sviluppo di ecosistemi digitali.
Il legislatore sammarinese ha infine deciso di regolamentare i proventi derivanti dalle cripto-attività, colmando così il vuoto normativo che si era venuto a creare negli ultimi anni. In riferimento alle persone fisiche, la cessione a titolo oneroso o il realizzo di cripto-attività vengono tassate mediante imposta sostitutiva con aliquota dell’8%. E’ stata prevista altresì un’esenzione dei redditi per plusvalenza derivante da cripto-attività fino al limite di 2.000,00 euro annuo.
Per quanto riguarda invece le persone giuridiche, le cripto-attività vengono fatte rientrare nella categoria degli strumenti finanziari, parificando così il percorso già intrapreso dal legislatore italiano.
San Marino ha pertanto tutte le carte in regola per diventare un importante player all’interno del mercato digitale, in virtù dell’esistenza di regole certe e chiare parificate al contesto europeo e della presenza di specifici presidi, creati appositamente allo scopo di limitare notevolmente gli effetti distorsivi dovuti principalmente al mercato in continua evoluzione. Tali requisiti sono di fatto fondamentali per creare condizioni favorevoli allo sviluppo di un ecosistema prosperoso nel quale un’impresa possa svilupparsi.
Luca Gasperoni










