Evoluzione della Blockchain, dalle sue origini come strumento tecnologico al MiCAR (Market in Crypto Asset Regulation).
Introduzione
Blockchain. Questo termine è entrato nella mia vita all’improvviso, nel 2017, quando il consulente finanziario mi ha proposto un investimento su queste nuove tecnologie.
Mi sono informato, ma prima di appassionarmi è passato qualche anno. Si è detto e scritto molto in merito, ciò che ritengo essere interessante prendere in esame è un excursus temporale che ci permetta di ordinare le idee circa il valore intrinseco di questa tecnologia, la sua architettura e le enormi potenzialità che avrebbe una sua applicazione nei processi quotidiani (non solo aziendali).
Lo scopo del presente articolo sarà quello di riuscire a cogliere gli aspetti necessari per la costituzione di un valido progetto su DLT, mettendo in luce le differenze tra la precedente normazione italiana e la successiva MiCAR.
Le origini 1
Il concetto di blockchain postulato da Nakamoto 2 il 31.10.2008 con il white paper, tende a qualificarla come un database, non centralizzato, cioè non presente all’interno di un solo computer ma in più macchine, che le condividono per mezzo di informazioni registrate sui nodi tramite processi crittografici immutabili.
Fin dalla prima lettura della definizione, appare chiaro come ci siano due concetti fondamentali nell’economia dell’architettura blockchain:
- decentralizzazione, cioè la presenza di informazioni non centralizzate ma condivise tramite DLT;
- processi crittografici immutabili, che costituiscono un elemento essenziale per la trasmissione delle informazioni ai nodi.
L’acronimo DLT (Distributed Ledger Technology) definisce un sistema di rete decentralizzato, basato su un registro geograficamente distribuito, in cui tutti i nodi della rete possiedono la stessa copia del database. Per garantire la validità delle transazioni, i nodi della rete (vale a dire i loro partecipanti) utilizzano un meccanismo di consenso che è un processo collettivo attraverso il quale si raggiunge un accordo sulla convalida delle operazioni. 3
I processi collettivi, si rifanno, in linea di massima, al principio “code is law”;
le regole di programmazione si sostituiscono a delle norme assenti. Uno dei motivi che potremmo facilmente supporre a sostegno, è che, necessariamente, in uno stato embrionale ovvero di sviluppo tecnologico rapido, la legge insegue la tecnologia, cosi sono gli utenti stessi che, partecipando ad una stessa community, definiscono le regole del gioco. Se si riflette in merito su quanto fin qui detto, e lo si associa ai Bitcoin, per esempio, è immediata la comprensione che si tratti di un sistema economico democratico; si prevede infatti la costituzione di una valuta alternativa alla fiat, tarata sulla possibilità della movimentazione di capitale libera e diretta.
Ciò premesso, quali sono le principali caratteristiche della blockchain?
- Sicurezza: decentrare offre maggiori garanzie per far fronte agli attacchi; inoltre l’imprescindibile collegamento tra i nodi, ne aumenta la resistenza;
- Trasparenza: ogni scambio di dati è tracciato e visibile;
- Immutabilità: serve la maggioranza dei nodi per poter intervenire e modificare;
- Efficienza: non ci sono intermediari;
- Sistema Trusteless: non richiede fiducia nei confronti di un soggetto;
- Trasferimento di valori digitali: il file trasferito è l’originale, non una copia; definire l’unicità di un bene con certezza matematica, mapparlo, è il processo che permette l’esistenza delle cripto valute.
Aspetti normativi
Il 9 giugno 2023 è una data storica per il mondo delle cripto-attività nell’Unione Europea. Viene infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione (L.150/40) il regolamento UE 2023/1114 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività, che modifica i regolamenti UE n. 1093/2010 e 1095/2010, le direttive UE 2013/36/UE e 2019/1937, noto come MiCAR ovvero Market in Crypto Asset Regulation. La data di entrata in vigore è il 29 giugno 2023, 20 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione. Gran parte delle sue regole saranno pienamente applicabili solo dopo i successivi 12/18 mesi a seconda della tipologia di materia trattata.
Qual è stata l’esigenza del legislatore europeo? Chiaramente quella di un’uniformazione normativa di un argomento che sempre di più, affrontato singolarmente dagli Stati Membri, arrivava a produrre contraddizioni e creare delle difficoltà, ovvero potenziali frizioni nell’ambito della libera circolazione di beni e servizi, dando così adito al possibile “shopping legislativo” 4 che avrebbe brevemente portato a rilevanti discriminazioni tra paesi comunitari.
Il MiCAR giunge in Europa in un periodo storico in cui il resto del mondo è fermo a guardare oppure avvia scomposte azioni giudiziarie; questo provvedimento uniforma le regole dei paesi membri dell’Unione, resettandoquelle norme nazionali che avrebbero potuto, come esplicitato precedentemente, creare frizioni e turbative tra paesi della stessa unione. Per la prima volta siamo davanti ad una normativa che offre una definizione tecnica di blockchain.
Per comprendere quest’ultima affermazione, facciamo un passo indietro:
in Italia le blockchains vengono definite, all’articolo 8 ter del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12, come “Tecnologie basate su registri distribuiti“, le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.
Citato questo precedente, analizziamo lo sforzo del legislatore comunitario, che, all’articolo 3 del MiCAR, va a definire i distributed ledgder technologies, riuscendo così a dare continuità e completezza ai precedenti colleghi dei paesi europei. La tecnica per definire la tecnologia a registro distribuito DLT è un’architettura decisamente sofisticata 5: ogni definizione viene completata da una successiva con un ‘analitica ricostruzione dell’intera filiera terminologica, cosi come segue:
- tecnologia a registro distribuito (DLT): una tecnologia che consente il funzionamento e l’uso dei registri distribuiti;
- registro distribuito: un archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni e che è condiviso da una serie di nodi di rete DLT ed è sincronizzato tra di essi, mediante l’utilizzo di un meccanismo di consenso;
- meccanismo di consenso: le regole e le procedure con cui si raggiunge un accordo, tra i nodi di rete DLT, sulla convalida di un’operazione;
- nodo di rete DLT: un dispositivo o un’applicazione informatica che è parte di una rete e che detiene una copia completa o parziale delle registrazioni di tutte le operazioni eseguite tramite il registro distribuito.
Nella completezza dell’impianto definitorio, è evidente la mancanza di un accenno alla crittografia, l’elemento fondante della tecnologia blockchain.
Come l’Avv. Simbula 6 osserva , tutta la regolamentazione inerente le varie tipologie di token considerate dal MiCAR, parte dal presupposto essenziale che i token debbano essere costruiti su DLT. Tale impianto definitorio, se non adeguatamente circoscritto, rischia di andare ad includere anche blockchain tecnicamente meno affidabili, poiché non si precisa appunto il principio crittografico o il divieto di violare le regole del dominio specifico.
Conclusioni
Dall’analisi delle definizioni precedenti e successive, possiamo affermare che appare quanto mai urgente un intervento del legislatore italiano che uniformi la definizione di cui all’art 8 ter all’articolo 3 della MiCAR, specie in considerazione del fatto che molti bandi di gara pubblici relativi ad importanti finanziamenti o concessioni finanziarie in favore di progetti basati su DLT, richiamano proprio il citato art. 8 ter del decreto semplificazioni. Sarebbe opportuna una descrizione, in ogni specifico bando, delle caratteristiche tecniche che debba avere un progetto ”blockchain based” con un dettaglio tecnico elevato.
1 La maggior parte delle informazioni citate deriva dall’aver frequentato il master” Avvocato digitale” promosso da Giuffrè Francis Lefebvre.
2 Per essere precisi, Nakamoto non cita mai questo termine, ma espone il suo precetto di finanza egualitaria, con struttura peer to peer paritetica, non gerarchizzata ma basata su nodi modificabili e tracciati.
3 Il MiCAR guida al regolamento europeo sui mercati delle crypto, 2023, Giuffrè Francis Lefebvre, a cura di Nicotra, Sarzana, Ippolito, Simbula – pg 25
Analisi delle cripto-attività: classificazione e applicazione nel Mica di Miroddi.
4 MiCAR guida al regolamento europeo Il sui mercati delle crypto, 2023, Giuffrè Francis Lefebvre, a cura di Nicotra, Sarzana, Ippolito, Simbula – pg 7
Panoramica del regolamento MICA di Simbula;
5 Il MiCAR guida al regolamento europeo sui mercati delle crypto, 2023, Giuffrè Francis Lefebvre, a cura di Nicotra, Sarzana, Ippolito, Simbula – pg 18
Panoramica del regolamento MICA di Simbula;
6 MiCAR guida al regolamento europeo sui mercati delle crypto, 2023, Giuffrè Francis Lefebvre, a cura di Nicotra, Sarzana, Ippolito, Simbula – pg 20
Panoramica del regolamento MICA di Simbula;










