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Tassazione e monitoraggio delle valute digitali

Avv. Pier Giorgio GiorgiDott.ssa Monica LucidibyAvv. Pier Giorgio GiorgiandDott.ssa Monica Lucidi
Maggio 2, 2023
in Applicazioni reali, Legal
Reading Time: 6 mins read
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La tassazione dell’attività di staking 

Altro aspetto peculiare in materia di criptovalute e la loro tassazione è quello relativo all’attività di staking ovvero quel processo che permette di ottenere un rendimento economico attraverso il semplice possesso di una certa quantità di monete virtuali. Data la particolarità della materia derivante dalla natura stessa dell’attività di staking, risulta ancora più lacunosa la disciplina tributaria da applicarvi. In soccorso, due recentissime direttive dell’Agenzia delle Entrate – Interpello n. 433, del 24 agosto 2022 e Interpello n. 437, del 26 agosto 2022 – i quali determinano sommariamente che:

i proventi ottenuti con lo staking di criptovalute sono equiparati a reddito da capitale; la piattaforma di staking dovrà applicare una ritenuta di acconto alla fonte pari al 26% (così come determinato dal D.P.R. del 29.09.1973 n. 600 – coerentemente con l’art. 44 TIUR co.1 lett. h);
i guadagni sono tassati in base agli scaglioni Irpef ed infine i redditi da staking devono essere inseriti nel quadro RL in quanto equiparati a redditi da capitale.

Compilare il quadro RW 

L’assimilazione delle valute digitali alle valute estere comporta che le criptovalute detenute, debbano essere dichiarate nel quadro RW del modello Redditi PF.
Il quadro RW è lo strumento utilizzato dall’amministrazione Finanziaria ai fini di un corretto monitoraggio fiscale.
Infatti, anche qualora non sia generata una plusvalenza (ovvero il guadagno conseguito in seguito alla vendita ad un prezzo superiore rispetto al costo d’acquisto sostenuto), si sarà soggetti agli obblighi di monitoraggio, i quali, come poc’anzi scritto, si traducono con una compilazione del quadro RW da parte del detentore delle criptovalute. 

A tal fine, l’Agenzia delle Entrate con la risposta a Interpello 788/2021, fornisce al contribuente alcune informazioni utili in relazione al monitoraggio fiscale e all’IVAFE, (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero) nel caso di detenzione di criptovalute; nello specifico l’Agenzia precisa che: 

  • “ai fini della compilazione di tale quadro, il controvalore in euro della valuta virtuale, detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento, deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale.
    Negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di valuta virtuale vendute in corso”; 
  • “le valute virtuali non sono soggette all’Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura bancari”. 

Le istruzioni per poter sostenere una corretta compilazione del modello Redditi PF 2022 sono emesse da parte dell’AdE.
Di seguito vedremo le colonne della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche che dovranno essere oggetto di compilazione: 

  • Nella prima colonna, relativa al “codice titolo posso” dobbiamo inserire un codice che va da 1 a 4. Per quanto concerne le criptovalute, andremo ad inserire il codice “1 – proprietà”; 
  • Con riferimento alla colonna 3 (codice individuazione bene), dovrà essere inserito il codice “14 – Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali”; 
  • La “colonna 4 – codice stato estero “non dovrà essere compilata poiché non vige alcun obbligo di compilazione per le valute virtuali; 
  • Nella “colonna 5 – quota di possesso” dovrà essere inserito il valore “100” per dichiarare di essere possessori al 100% delle valute digitali oggetto di monitoraggio; 
  • Nella “colonna 6 – codice di determinazione del valore” andremo ad inserire il codice “1” per indicare che il valore preso come riferimento è valore di mercato; 
  • All’interno della “colonna 7 – valore iniziale” dovrà essere indicato il valore all’inizio del periodo d’imposta o al primo giorno di detenzione dell’attività. Tuttavia, preme sottolineare come la colonna 7 presenti due criticità: 
  1. la prima è relativa alla determinazione del prezzo.
     Non essendo in vigore dei valori ufficiali per le criptovalute, potremmo optare alternativamente per l’indicazione del valore medio di mercato all’inizio del periodo d’imposta o al primo giorno di detenzione dell’attività; oppure potremmo scegliere d’ indicare il valore dell’Exchange utilizzato all’inizio del periodo d’imposta o al primo giorno di detenzione dell’attività;
  2. la seconda criticità emerge qualora fosse detenuta più di una valuta digitale in diversi Exchange.
    Tale presupposto potrebbe portare i detentori di valute digitali ad effettuare diversi calcoli al fine di compilare correttamente la colonna 7. 
  • Nella “colonna 8 – valore finale”, dovrà essere indicato il valore al termine del periodo di imposta ovvero al 31.12.2021. Qualora le criptovalute siano cedute prima del termine del periodo d’imposta, dovrà essere indicato il valore all’ultimo giorno del 2021;
  • All’interno della “colonna 9 – valore massimo c/c paesi non collaborativi”, dovrà essere indicato l’ammontare massimo che la valuta digitale ha raggiunto nel corso del periodo d’imposta se detenuto in Paesi non collaborativi, più comunemente noti come “Paesi Black List”.
    Secondo l’ultimo intervento del Consiglio Europeo del 24 febbraio 2022, sono nove le giurisdizioni non cooperative a fini fiscali: 
  1. Samoa americane; 
  2. Figi;
  3. Guam;
  4. Palau;
  5. Panama;
  6. Samoa;
  7. Trinidad e Tobago;
  8. Isole Vergini degli Stati Uniti; 
  9. Vanuatu.
  • Le colonne 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 e 19 non dovranno essere compilate in quanto non è dovuta IVAFE ed IVIE (Imposta sugli investimenti immobiliari all’estero) con riferimento alle criptovalute; 
  • Non andremo a compilare la “colonna 18” se l’ammontare di criptovalute detenute non costituisce reddito imponibile (ovvero quando la giacenza media non ecceda per almeno 7 giorni consecutivi il valore di 51.645,69 €).
    A tal proposito preme sottolineare come la giacenza media di valute estere non si limiti esclusivamente alle valute digitali, ma è comprensiva di qualsiasi valuta estera si detenga (dollari, yen, sterline, …).
    Qualora il valore della giacenza media costituisca un reddito imponibile, dovrà essere inserito il “codice 3” e dovrà essere compilato il quadro RT; 
  • In “colonna 20 – solo monitoraggio” dovrà essere inserita una “X (o flag)” in quanto la detenzione di criptovalute non rileva ai fini IVAFE. 
  • Infine, le colonne 21, 22, 23, 24 non dovranno essere compilate se nella prima colonna “codice titolo possesso” abbiamo inserito il valore “1”. 

 

Tags: AIExchangePoS
Avv. Pier Giorgio Giorgi

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Avvocato | Tax & Legal | Blockchain

Dott.ssa Monica Lucidi

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Avvocato Praticante Abilitato

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