Le problematiche esistenti nel settore
L’attuale sistema presenta almeno due criticità:
- per l’esercizio dei diritti degli azionisti delle società quotate, una complessa catena di intermediazione che spesso si rivela motivo di inefficienze, fraintendimenti, complessità nell’identificazione degli azionisti e costose controversie giudiziarie:
conseguenze, queste, che sarebbero evitabili attraverso l’utilizzo di una DLT. - gli effetti inattesi delle procedure di voto a distanza.
Spesso, infatti, il voto in assemblea viene espresso dagli azionisti, mediante mezzi di telecomunicazione, prima che si celebri l’assemblea stessa, con la conseguenza che l’informativa su questi esiti di voto diviene disponibile anzitempo ad alcuni intermediari o all’emittente stesso, con inevitabili ricadute in termini di asimmetrie informative e svuotamento del significato relativo alla celebrazione materiale dell’assemblea stessa.
La Blockchain per la governance societaria
Gestione diretta su blockchain
Un primo elemento significativo in tema riguarda la possibilità che potrebbe gestirsi direttamente sulla blockchain (decentralizzato) della società governance, attraverso un set di regole definite ed “auto-applicabile” a:
- Ruolo del libro dei soci e del libro delle adunanze dematerializzati nella piattaforma.
- Svolgimento della riunione assembleare.
- Esercizio del voto su blockchain.
A differenza di una società, dove le regole sono soggette ad interpretazioni e distorsioni, in una organizzazione decentralizzata ovvero che applichi la tecnologia Blockchain, le regole e le relazioni tra le persone sono prefissate nel codice degli smart contract.
Infatti, se è frequente che una società di grandi dimensioni, man mano che cresce, si espone a maggiori inefficienze, l’uso della tecnologia Blockchain ha l’obiettivo di coordinare un numero potenzialmente illimitato di individui che collaborano al di fuori della struttura di aziende tradizionali.
Processo di dematerializzazione
Il processo di dematerializzazione dei libri sociali, inteso come processo informatico di formazione, tenuta e conservazione dei libri sociali, è una procedura conforme alla normativa vigente. In tal senso, l’art. 2215-bis, comma 1°, c.c., rubricato “Documentazione informatica” dispone che “I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa, possono essere formati e tenuti con strumenti informatici”.
Si potrebbe scandire il processo di dematerializzazione dei libri sociali nelle seguenti fasi:
- Una volta redatto il verbale o inserita una trascrizione nel libro dei soci contenuto in un documento informatico, questo dev’essere sottoscritto con le firme digitali dai sottoscrittori ed indirizzato alle altre due fasi del processo: la fase di tenuta e quella di conservazione.
- Per quanto riguarda la sottoscrizione, una soluzione abbastanza percorribile potrebbe essere quella di utilizzare la firma elettronica OTP SMS (o firma SMS), ossia un tipo di firma elettronica che consente di sottoscrivere un documento informatico mediante il proprio numero di telefonia mobile.
- La fase di tenuta, invece, prevede l’apposizione della data certa elettronica sul documento e “la firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato”.
- Il processo di conservazione, prevede la finale apposizione di firma digitale da parte del Responsabile della Conservazione e di una marca temporale sul file.
Al netto della disciplina italiana sui registri distribuiti chiaramente incompleta per l’assenza degli standard tecnici che l’AGID avrebbe dovuto emanare molto tempo fa, si può ipotizzare che il libro dei soci e delle adunanze siano dematerializzati e inseriti nella piattaforma blockchain della società.
Le delibere assembleari, una volta approvate, verrebbero rese note ed immutabili, senza la possibilità di tentativi di manipolazione o diversa interpretazione delle deliberazioni, dall’altro, l’inserimento del libro dei soci, creato mediante uno smart contract sulla blockchain, garantirebbe la possibilità di conoscere all’istante l’azionariato della società con le sue caratteristiche.
I nuovi soci che volessero entrare a far parte della blockchain, dopo aver ricevuto l’autorizzazione dal permissioner e dopo aver ricevuto il token incorporato nello smart contract, verrebbero iscritti nel libro dei soci che sarebbe, pertanto, aggiornato costantemente.
Svolgimento dell’assemblea
Venendo ora allo svolgimento dell’assemblea, è necessario anzitutto verificare la compatibilità della blockchain con l’esigenza di identificare i soggetti legittimati ad intervenire nell’adunanza.
Una prima problematica è costituita dall’assoluta necessità di garantire, da un lato, l’identificazione e, dall’altro, l’intervento dei soli soggetti legittimati.
Potrebbero ipotizzarsi due soluzioni:
- un sistema in cui la partecipazione all’adunanza fosse consentita solo a seguito di un processo di KYC (letteralmente, know your customer) che, verificando i dati e le informazioni sull’identità dell’utente, consente a questo di collegarsi, partecipare e votare sulle proposte all’ordine del giorno attraverso il proprio token.
- un sistema incentrato sull’utilizzo dell’identità digitale Spid (federato) ma anche la Self Sovereign Identity (decentralizzato) potrebbe consentire il collegamento solo a coloro che siano effettivamente legittimati.
Altro aspetto problematico potrebbe essere rappresentato dal venir meno di un momento dibattimentale posto che, ogni soggetto legittimato a partecipare, esprimerebbe il proprio voto semplicemente attraverso un token incorporato in uno smart contract registrato sulla blockchain.
Una prima soluzione al problema potrebbe essere rappresentata dall’adozione di un sistema misto.
Potrebbe pensarsi, cioè, ad un meccanismo in cui la materialità dell’assemblea continui ad essere garantita dallo svolgimento tradizionale dell’adunanza “a distanza”, ossia mediante mezzi di telecomunicazione, e richiedente l’applicazione delle regole di diritto comune. In questo modo, i soci potrebbero ancora partecipare attivamente al dibattito e fare proposte sugli argomenti posti all’ordine del giorno, secondo le regole ordinarie e, solo in un secondo momento – cioè per la votazione – sfruttare la blockchain che, con le sue caratteristiche intrinseche consentirebbe di registrare, in modo certo ed immutabile, i voti espressi (prima o durante l’assemblea) ed il risultato ottenuto.
Una seconda soluzione al problema, può essere quella dell’implementazione della blockchain anche per la partecipazione stessa all’adunanza.
In un’assemblea “completamente a distanza” e svolta su blockchain, a seguito del processo di KYC, oppure mediante Spid o SSI, ciascun legittimato verrebbe riconosciuto e messo in condizione di partecipare alla riunione stessa, potendo esprimere le proprie obiezioni rispetto ai punti posti all’ordine del giorno mediante dichiarazioni (tramite una funzione di “speech to text”, ad esempio) che, coerentemente con le peculiarità della DLT, verrebbero istantaneamente registrate nel sistema. In questo modo, oltre a favorirsi un momento dibattimentale, lo stesso intervento verrebbe annotato interamente e, per di più, senza possibilità di alterazione.
Diritti amministrativi
Venendo, ora, all’esercizio dei diritti amministrativi, ed in particolare al diritto di voto, è necessario svolgere alcune riflessioni.
Il voto su blockchain potrebbe avvenire attraverso l’utilizzo di smart contract che, interagendo con i token di voto distribuiti agli azionisti, consentirebbe loro di esprimere la propria volizione in qualunque luogo si trovino, garantendo l’autenticità della scelta fatta da parte del titolare del gettone.
Le proposte di delibera, dopo essere state discusse nell’assemblea svolta “a distanza” (o direttamente all’adunanza, attraverso l’utilizzo di una DLT che consenta l’intervento e la partecipazione con immediata registrazione delle dichiarazioni nel sistema), e divise in un set di punti su cui i soci devono esprimersi, verrebbero approvate o meno, a seguito della manifestazione di volontà di ciascuno.
Il socio, quindi, accedendo alla piattaforma, procederebbe ad eseguire la votazione con il proprio token di voto, trasmettendo direttamente i risultati alla blockchain.
In questo modo le transazioni eseguite da parte dei soggetti legittimati, verrebbero rese certe, immutabili e verificabili sulla blockchain alla luce di una modalità operativa che, quindi, non pone particolari problemi rispetto all’attuale diritto societario italiano.
Il voto elettronico sulla blockchain assicurerebbe delle opportunità sotto una pluralità di profili:
- L’implementazione della blockchain per la procedura di voto, per le caratteristiche di cui dispone ed esaminate precedentemente, garantirebbe la possibilità di ottenere tutte queste informazioni anche senza la necessità di una garanzia come quella del notaio o del segretario verbalizzante.
- Le operazioni di voto, assicurando la privacy del votante e restando anonime sulla rete, sarebbero validate sulla blockchain e, una volta raggiunta l’approvazione favorevole della maggioranza, le stesse deliberazioni, contenute nel documento informatico, verrebbero pubblicizzate nel libro delle adunanze dematerializzato e gestito dalla blockchain stessa.
- La blockchain, applicata alle assemblee societarie, sembra quindi favorire il recupero del momento assembleare e delle sue funzioni, incentivando anche la partecipazione degli azionisti più piccoli.
La maggiore trasparenza e semplificazione che sono alla base della decentralizzazione operata dalla blockchain consentirebbero agli attori coinvolti nella vita della società di prendere decisioni informate e consapevoli, limitando i costi di agenzia.
Grazie alle sue caratteristiche questa tecnologia si configura come un utile strumento volto a delineare una nuova modalità di partecipazione e coinvolgimento dei soci, più sicuro e conforme alle esigenze societarie e che, inevitabilmente, deve essere incoraggiato.
Compatibilità della digitalizzazione con il diritto societario
L’interazione tra DLT ed assemblee, oltre a garantire efficienza, trasparenza e regolarità del procedimento assembleare, non si pone in contrasto con la normativa vigente in materia societaria che, pertanto, non dovrebbe essere stravolta.
I diversi aspetti meritevoli di interesse nel funzionamento dell’organo collegiale, infatti, vengono salvaguardati.
Coerentemente con l’art 125-bis del t.u.f., rubricato “Avviso di convocazione dell’assemblea”, la blockchain favorirebbe una partecipazione attiva e consapevole degli azionisti ai lavori assembleari mediante un avviso di convocazione che, dando atto dell’ora, data, luogo, ordine del giorno, (come richiesto dalla normativa) potrebbe essere inviato mediante una mail all’indirizzo di posta elettronica degli azionisti iscritti nel libro dei soci i quali, dopo essere stati identificati, verrebbero messi in condizione di partecipare alla riunione.
Anche rispetto alla disciplina della rappresentanza in assemblea, l’utilizzo della blockchain non appare incoerente.
Così come per l’introduzione di nuovi soci nella blockchain permissioned, anche l’inserimento del rappresentante designato nella piattaforma richiederebbe un’autorizzazione da parte del permissioner.
La delega, che in linea con l’art 2372 c.c. rubricato “Rappresentanza nell’assemblea”, deve essere conferita per iscritto ed indicare il nome del rappresentante, verrebbe trasferita sulla blockchain tramite uno smart contract, con firma digitale del delegante, al soggetto rappresentante dopo essere stato autorizzato ad accedere alla piattaforma. In questo modo, da un lato, tutte le operazioni relative alle deleghe di voto verrebbero registrate sulla blockchain e dall’altro, il numero di soci rappresentati in assemblea, sarebbe immediatamente percepibile nel ledger, e per di più con il vantaggio di verificare, da parte dei soci, anche le modalità con cui il rappresentante ha votato durante l’assemblea (se conformi o meno alle direttive espresse).
Occorre, inoltre, considerare un altro aspetto. Sulle azioni può essere costituito un diritto di usufrutto e, le stesse, possono essere date in pegno od essere sottoposte a sequestro. In linea con l’art. 2352, comma 1°, c.c., infatti, “Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all’ usufruttuario. Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode”.
Anche da questo punto di vista, limitatamente al diritto di voto, non si pongono particolari problemi in riferimento alla tecnologia in questione, posto che saranno i soli soggetti legittimati, risultanti dal registro, ad essere autorizzati ad entrare e partecipare alla riunione.
Lo stesso, infine, vale per il voto su blockchain che non è incompatibile con la normativa vigente.
Fermo restando che lo statuto o il regolamento assembleare possono optare per la modalità di voto più idonea a favorire la manifestazione incondizionata della volontà di ciascuno (si considerino, a titolo di esempio, il voto per corrispondenza o elettronico, quali modalità alternative rispetto al voto in presenza, per il perseguimento del quorum deliberativo), nulla vieta che il voto possa essere espresso mediante token incorporati in smart contract da parte degli azionisti da qualunque luogo si trovino.
In definitiva, si può sostenere, sempre al netto della incompleta disciplina sui registri distribuiti che l’interazione tra DLT ed assemblee sia fattibile, non incontrando ostacoli né da un punto di vista pragmatico, né teorico-giuridico.