L’ Unione Europea legalizza le cripto stabilendo norme uniformi per emittenti e fornitori di servizi per le cripto attività a livello dell’ UE.
Introduzione
Il MiCA è il regolamento europeo relativo ai mercati delle cripto attività trasmesso il 24 settembre del 2020 dalla Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio.
Regolamento anziché Direttiva: una decisione che consente l’introduzione di un unico insieme di norme immediatamente applicabili in tutto il mercato unico, volte ad armonizzare i quadri nazionali eventualmente esistenti e applicabili negli Stati membri ai cripto asset.
Trascorsi oltre due anni dalla prima proposta legislativa europea ad oggi, l’attuale formulazione è stata approvata a ottobre 2022 dal Consiglio ma si attende un’ultima votazione prima della pubblicazione che verosimilmente avverrà il prossimo aprile 2023.
Le finalità e i destinatari
Come si legge nella relazione di accompagnamento alla bozza MiCA gli obiettivi sono molteplici.
“Armonizzare il quadro europeo per l’emissione e il commercio delle varie tipologie di token crittografici come parte della strategia di finanza digitale europea”, “garantire la certezza del diritto per le cripto attività non disciplinate dalla vigente legislazione dell’UE in materia di servizi finanziari” e “stabilire norme uniformi per gli emittenti e i fornitori di servizi per le cripto attività a livello dell’UE”
Si persegue sostanzialmente:
- la certezza del diritto;
- il sostegno dell’innovazione;
- l’adeguata tutela a favore di consumatori, investitori e l’integrità del mercato;
- la stabilità finanziaria.
Si tratta di una normativa che punta a posizionare l’Europa in prima linea nell’innovazione e nella diffusione della tecnologia Blockchain applicandosi “alle persone coinvolte nell’emissione di cripto attività o che forniscono servizi connessi alle cripto attività nell’Unione“ con alcune eccezioni previste in termini assoluti:
Banca Centrale Europea e banche centrali nazionali degli Stati membri, quando agiscono in veste di autorità monetaria; Banca Europea degli Investimenti; Meccanismo europeo di stabilità, Fondo europeo di stabilità finanziaria e organizzazioni internazionali pubbliche.
Per i prestatori di servizi che siano identificabili – ad esclusione, dunque, di tutti quei protocolli interamente decentralizzati per i quali sia impossibile individuare un soggetto che ne gestisca il funzionamento – il Regolamento MiCA prevede l’obbligo di costituzione in forma societaria stabilita all’interno di uno Stato membro, con facoltà di prestare servizi negli altri Stati in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi, l’obbligo di presenza del management e di almeno un amministratore nel territorio dell’Unione, requisiti di capitalizzazione minima variabili in funzione del servizio prestato, di onorabilità e professionalità del management e dei soci con partecipazione qualificata.
Le autorizzazioni
Il regolamento mira a subordinare la fornitura di servizi per le cripto attività all’interno dell’Unione europea ad un’autorizzazione rilasciata da un’autorità competente di ogni Stato membro, un’autorità di vigilanza domestica, che vuole costituire un indice di affidabilità dell’operatore tale da garantire la tutela tanto del fruitore del servizio singolarmente considerato quanto dell’intero mercato finanziario coinvolto.
I poteri delle suddette autorità – una per ogni Stato membro – sono inerenti la richiesta di informazioni, la sospensione o il divieto dell’erogazione del servizio, la pubblicizzazione di informazioni rilevanti a tutela dei consumatori o del mercato e altri ancora. E’ concesso, quindi, a tali enti il potere di irrogare sanzioni amministrative, ma non penali, che rimangono nella discrezionalità nazionale.
I requisiti degli emittenti o fornitori di servizi
La riserva patrimoniale
Gli emittenti devono costituire e mantenere una riserva di attività subordinata ad una politica di custodia che garantisca la completa separazione tra le attività dell’emittente e le attività di riserva che non possono essere gravate o costituite in garanzia e devono essere sempre rapidamente accessibili.
Per tale motivo, gli emittenti di servizi cripto dispongono in ogni momento di fondi propri pari almeno al valore più elevato tra 350.000 euro e il 2% dell’importo medio delle attività di riserva.
Il white paper
Salve alcune ipotesi di esenzione gli emittenti devono pubblicare un documento denominato white paper simile ad una versione semplificata del tradizionale prospetto informativo richiesto in caso di offerta sul mercato di veri e propri prodotti finanziari.
Ecco le informazioni che il white paper deve contenere:
- descrizione dettagliata dell’emittente, del progetto, dei partecipanti, delle tecnologie impiegate e delle caratteristiche delle offerte al pubblico;
- diritti e obblighi connessi alle cripto attività;
- la dicitura per cui l’emittente della cripto attività è l’unico responsabile del contenuto del white paper;
- la dichiarazione chiara e inequivocabile che le cripto attività possono perdere tutto o parte del loro valore;
- la previsione della possibilità di avvalersi del diritto di recesso, di revoca e di rifiuto.
Custodia e amministrazione di cripto attività per conto terzi
Chi presta questi servizi deve siglare un accordo col beneficiario che definisca compiti e responsabilità: la custodia delle chiavi private necessarie per firmare le transazioni e quindi poter disporre degli asset assume un valore fondamentale.
Il Regolamento prevede un sistema di segregazione e separazione perfetta tra gli asset propri del fornitore e quelli detenuti per conto dei propri clienti, che devono necessariamente essere attribuiti a un indirizzo sulla blockchain.
Pur prevedendo, quindi, la possibilità di un conto “onnicomprensivo” che detenga tutti gli asset dei clienti, non sarà più possibile la custodia non registrata su blockchain.
Viene altresì previsto un obbligo di copertura assicurativa per le responsabilità del fornitore di servizi verso i propri clienti.
Gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto attività
Bisogna che siano stabiliti, tra l’altro:
- i processi di ammissione delle cripto attività alle piattaforme;
- le commissioni per l’ammissione alla piattaforma;
- eventuali categorie escluse;
- siano resi pubblici i prezzi, il volume, l’ora delle operazioni e i relativi dettagli.
Altri requisiti prudenziali
Sono richiesti requisiti di onorabilità e competenza, nessuna condanna per reati di riciclaggio, finanziamento al terrorismo o altri reati finanziari; adozione di tutte le misure ragionevoli per garantire la continuità e la regolarità della prestazione; meccanismi di controllo interno, anche per la valutazione del rischio.
Antiriciclaggio
Si prevede che l’Autorità Bancaria Europea (ABE) sia incaricata di tenere un registro pubblico dei fornitori di servizi per le cripto attività non conformi.
Le comunicazioni di marketing
Per quanto riguarda le comunicazioni di marketing relative all’offerta al pubblico di cripto attività, si chiarisce come debbano essere:
- chiaramente identificabili;
- corrette, chiare e non fuorvianti;
- coerenti con il white paper;
- debbano specificare la fonte da cui è possibile trarre il white paper.
NFT e stablecoin
Per quanto riguarda gli NFT (non-fungible tokens) ovvero token caratterizzati da un codice identificativo unico e collegati ad asset digitali o fisici, sono ad oggi esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento.
Occorre però specificare che il legislatore si è, nel tempo, accorto che l’unicità degli NFT non può essere esclusivamente garantita a livello tecnico dall’assegnazione di un identificativo unico, essendo al contempo necessario che gli asset ad essi collegati siano a loro volta effettivamente non fungibili.
Sulla base di questa riflessione, dunque, gli NFT che presentano caratteri di fungibilità hanno pian piano trovato posto nella regolamentazione.
Entro 18 mesi, in ogni caso, la Commissione Europea dovrà preparare una valutazione globale della materia e, se del caso, presentare una proposta legislativa.
Per gli stablecoin, invece, il MiCA chiederà ai loro emittenti di costruire una riserva sufficientemente liquida, con rapporto 1 a 1. Lo sviluppo di token collegati ad una valuta non europea sarà limitato per preservare la sovranità monetaria e gli emittenti dei suddetti token dovranno avere una sede legale nell’UE per garantire vigilanza e monitoraggio.
Relazione sull’impatto ambientale
Gli operatori del mercato cripto dovranno dichiarare le informazioni sulla loro impronta ambientale e climatica. Entro il biennio successivo, poi, la Commissione europea dovrà presentare una relazione sull’impatto ambientale delle cripto attività e sulle norme minime di sostenibilità obbligatorie per i meccanismi di consenso, proof of work compreso.
Conclusioni
Sicuramente il Regolamento MiCA impone numerosi obblighi di organizzazione interna e di adozione di procedure che richiederanno tempo per essere efficacemente implementate.
Ad oggi, le tempistiche prevedono l’obbligo di adeguamento per la fine del 2024, ovvero 18 mesi dopo la sua entrata in vigore.
Fonti:
- Il Sole 24 ore, Bitcoin e cripto-attività a cura di Francesco Avella
- https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/02/27/crypto-attivita-regolamento-mica-dirittura-arrivo-conferme-novita