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Blockchain e elezioni: a che punto siamo?

Manuela CalauttibyManuela Calautti
Novembre 11, 2021
in Applicazioni reali
Reading Time: 12 mins read
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Index

  • Intro – Il libro mastro.
  • Utilizzi: elezioni pubbliche, private, associazioni, ordini… 
  • Caso d’uso: il voto elettronico in blockchain

Intro – Il libro mastro.

La parola blockchain, letteralmente, significa “catene di blocchi”: si tratta di un registro digitale distribuito (distributed ledger technology, detto anche D.L.T.).

Dal punto di vista tecnico, viene definita come un “sistema di registrazione e di archiviazione di dati su cui è possibile raggiungere il consenso in forma decentralizzata, dato che i blocchi di transazioni possono essere solamente aggiunti, ma mai modificati o eliminati”.

Lo studio condotto da Philip Boucher per il Servizio Ricerca del Parlamento Europeo (EPRS) nel 2017, per cercare di rendere comprensibile ai più il concetto di blockchain, utilizza l’esempio del libro mastro.

Le banche, da sempre, utilizzano i libri mastri per annotare le transazioni contabili, e ogni modifica alla registrazione delle transazioni viene gestita direttamente dalla banca stessa, che funge da autorità centrale.

Tramite le annotazioni nel libro mastro è possibile, in qualunque momento, verificare la legittimità di un movimento di danaro oppure controllare che la stessa somma non venga spesa due volte. 

L’utente ha fiducia nella banca, e confida nel fatto che essa, gestendo il libro mastro, effettui un adeguato e rigido controllo delle transazioni.

I libri mastri, secondo l’analisi di Philip Boucher sono:

  • centralizzati, poiché esiste un intermediario (la banca), di cui gli utenti si fidano e che ha il pieno controllo sul sistema, e funge da mediatore in ogni transazione;
  • a scatola chiusa, poiché il funzionamento del libro mastro ed i dati in esso contenuti non sono pienamente visibili ai suoi utenti.

La blockchain, in sostanza, offre le stesse funzionalità di un libro mastro, ma non ha un intermediario centrale che effettui i controlli, in quanto il “libro mastro” viene, sostanzialmente, decentralizzato: sono gli utenti stessi della blockchain ad autocontrollare il libro mastro, poiché senza il loro consenso nessun blocco può essere modificato.

I dati registrati sulla blockchain, infatti, vengono aggregati in blocchi, e ognuno di essi viene unito a quello che lo precede con una specie di “catena” che consente di aggiungerne di successivi, con nuovi dati rispetto a quelli cronologicamente precedenti.

I dati contenuti nei blocchi sono immodificabili: per poterli cambiare, infatti, bisognerebbe andare a ritroso e avere il consenso dei creatori dei precedenti nodi.

In parole povere, si tratta di un registro trasparente, immutabile, immodificabile, dove vengono annotati degli elenchi di transazioni; non a caso, la blockchain è utilizzata nel campo delle valute digitali (es. Bitcoin) per annotare le transazioni.

Le blockchain vengono distinte in pubbliche (permissionless) e private (permissioned).

Nella blockchain permissionless non è richiesta alcuna autorizzazione per poter accedere ai dati registrati, eseguire transazioni o validarle creando nuovi blocchi; esempi famosi di blockchain pubbliche sono Bitcoin e Ethereum.

Nella blockchain permissioned, invece, solo i partecipanti identificati e autorizzati dal promotore della blockchain possono compiere operazioni di scrittura dati e validazione di transazioni; le informazioni, invece, rimangono visibili da tutti.

Utilizzi: elezioni pubbliche, private, associazioni, ordini… 

Gli utilizzi della blockchain sono potenzialmente tantissimi: valute, contenuti digitali, brevetti, smart contract, catene di approvvigionamento, elezioni. Sotto quest’ultimo profilo, cerchiamo di analizzare lo stato dell’arte.

Le elezioni negli Stati, di norma, si svolgono con modalità cartacee, sia a livello amministrativo che regionale o locale, salvo rare eccezioni di voto elettronico

In Italia il procedimento elettorale è particolarmente rigido e farraginoso: le schede devono avere requisiti particolari, la loro autenticazione e validazione avviene secondo il doppio sistema dell’apposizione della firma dello scrutatore e del timbro della sezione elettorale, lo scrutinio delle schede avviene a mano, così come l’annotazione dei voti validi e delle schede bianche e nulle, con il rischio di brogli sempre dietro l’angolo.

Spesso anche nei sistemi ordinistici e nelle associazioni – soprattutto le piccole realtà territoriali  – oppure nelle società, il voto si svolge con modalità cartacee, con lungaggini infinite nella verifica della correttezza delle operazioni di scrutinio; diverso è il discorso per le realtà medio grandi, dove il voto elettronico è ormai consolidato: nel mondo dell’avvocatura, per esempio, il voto durante il Congresso nazionale forense, che è l’assemblea dove si riuniscono i rappresentanti di tutti gli avvocati d’Italia, si svolge ormai da anni con modalità elettroniche.

Il voto presso gli ordini professionali è demandato alla disciplina dettata dai Ministeri vigilanti.

Il Ministero della Giustizia svolge la funzione di vigilanza sui seguenti ordini:

  • psicologi (limitatamente alla fase elettorale, in quanto la vera e propria vigilanza è svolta dal Ministero della Salute),
  • agenti di cambio (legge n. 402/62),
  • dottori agronomi e dottori forestali (legge n. 3/76),
  • agrotecnici e agrotecnici laureati (legge n. 251/86),
  • architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (legge n. 1395/23, R.D. n. 2537/25, D.P.R. n. 328/2001),
  • assistenti sociali (legge n. 84/93),
  • attuari (legge n. 194/42),
  • avvocati (R.D.L. n. 1578/33),
  • consulenti del lavoro (d’intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale),
  • dottori commercialisti e degli esperti contabili (d.lgs. n. 139/2005),
  • geologi (legge n. 2/63),
  • geometri (R.D. n. 274/29),
  • giornalisti (legge n. 69/63),
  • ingegneri (legge n. 1395/23, R.D. n. 2537/25, D.P.R. n. 328/2001),
  • notai (legge n. 89/13),
  • tecnologi alimentari (legge n. 59/94),
  • periti agrari e periti agrari laureati (legge n. 343/68),
  • periti industriali e periti industriali laureati (R.D. n. 275/29).
  • Sono soggetti, invece, alla vigilanza del Ministero della Salute, i seguenti ordini:
  • Medici Chirurghi e Odontoiatri,
  • veterinari,
  • farmacisti,
  • professioni infermieristiche FNOPI,
  • professione ostetrica FNOPO,
  • TSRM e professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione,
  • psicologi,
  • biologi,
  • chimici e fisici.

Ogni ordine è articolato in consiglio nazionale e diramazioni territoriali, tutti soggetti a elezioni di primo o secondo livello, che solitamente si svolgono con modalità cartacee ordinarie (specialmente nelle realtà territoriali o comunque in quelle di piccole dimensioni) o al massimo con semplici modalità elettroniche.

Nel 2020, anno caratterizzato da un blocco totale della mobilità a causa della pandemia da SARS-COV-2, molti ordini professionali italiani avrebbero dovuto rinnovare le cariche elettive, e si sono trovati spiazzati dall’impossibilità di creare gli inevitabili assembramenti che caratterizzano i luoghi in cui sono situati i seggi.

Nel nostro paese l’art. 31 del c.d. decreto Ristori (D.L. n. 137/2020 conv. con modificazioni dalla legge n. 176/2020) ha disposto che le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali si potessero svolgere con modalità telematiche da remoto, secondo un regolamento emanato dal consiglio nazionale di competenza.

Gli ordini si sono mossi con modalità confusionarie e differenti l’una dall’altra per le elezioni del 2020, alcuni posticipandole a data da destinarsi, altri tenendo le elezioni in presenza durante periodi di calo della pandemia, altri ancora osando il voto elettronico.

Ad esempio, alcuni Ordini appartenenti ai medici veterinari hanno utilizzato il voto telematico per il rinnovo delle cariche per il triennio 2021/2024, utilizzando la piattaforma Skyvote cloud, che utilizza server proprietari su territorio italiano e permette l’identificazione del soggetto votante attraverso un controllo a doppia verifica tramite SMS o telefonata per la conferma del voto; la segretezza del voto esercitato su Skyvote cloud, secondo gli sviluppatori, viene garantita dalla cifratura dei sistemi crittografici di Thales (leader mondiale per la crittografia in ambito difesa e aerospaziale), che consente di conoscere il voto solo al momento dello scrutinio, tramite una scissione tra il registro elettorale e l’urna elettorale.

I giornalisti, invece, per le elezioni 2020/2023 hanno optato per un regolamento sulle procedure elettorali con modalità mista telematica e in presenza, mediante piattaforma di voto telematico che sarà sviluppata da Maggioli S.p.A. e Pro Logic Informatica S.r.l.

L’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine è stato più audace e innovativo, e ha deciso di effettuare le votazioni tramite una tecnologia blockchain, b-voting di Net Service S.p.A., che opera su piattaforma Etherna, e promette voto non tracciabile, non alterabile, verificabile e verificabilità del conteggio dei voti.

Caso d’uso: il voto elettronico in blockchain

Si è trattato, però, di esempi sporadici, e comunque solo uno riguarda la tecnologia blockchain.

In teoria, il voto elettronico su blockchain (Blockchain E-Voting o B.E.V.) potrebbe essere una soluzione più efficiente e snella, che garantisca maggiore trasparenza e sicurezza allo svolgimento delle operazioni elettorali.

Ritornando alle elezioni negli stati, molto famoso è il caso della Sierra Leone, dove il voto su blockchain è diventato realtà nel 2018, quando durante le elezioni presidenziali i voti del distretto occidentale sono stati registrati proprio tramite blockchain elaborata da Agora, che ha potuto così effettuare dei test.

Certamente, introducendo il voto su blockchain, si corre il rischio di spostare la fiducia dell’elettorato dalle autorità centrali (lo stato, i partiti, l’ordine professionale) verso la tecnologia: attualmente, infatti, le elezioni sono gestite dall’autorità centrale, ma se decidessimo di spostarle su blockchain, dove sarebbero gli elettori stessi ad avere copia immutabile del loro voto e a controllare l’inalterabilità del voto altrui nella concatenazione immodificabile dei blocchi, la fiducia che i cittadini nutrono sulla genuinità del risultato elettorale si sposterebbe dallo Stato alla blockchain, o meglio allo sviluppatore di quella tecnologia.

A questo si aggiunge anche la questione sicurezza informatica: il sistema di blockchain dovrebbe essere circondato dalle massime cautele informatiche esistenti, sino all’esasperazione, e paesi come l’Italia non sono propriamente all’avanguardia sotto questo profilo: basti pensare che l’Agenzia nazionale per la cybersecurity ha visto la luce solo durante questa estate 2021, e vicende di attacchi informatici come quello della Regione Lazio ci insegnano che ancora la strada è molto lunga.

A livello internazionale, alcuni importanti studiosi si dicono contrari ad utilizzare la blockchain per le operazioni di voto.

Una ricerca pubblicata il 15 maggio 2019 sull’Australian Strategic Policy Institute (ASPI), ad esempio, nell’analizzare i risultati di 97 elezioni nazionali in altrettanti paesi, svoltesi tra il 8 novembre 2016 e il 30 aprile 2019, ha dimostrato che in almeno 20 paesi vi sono stati segni di interferenza straniera durante il voto; l’ingerenza di queste interferenze sarebbe potuta essere maggiore se il voto venisse esercitato su blockchain, a favore degli stati (o anche di gruppi criminali) più tecnologicamente sviluppati.

Le elezioni presidenziali americane del 2020, con Donald Trump che ha più volte gridato ai brogli elettorali, hanno acceso in molti la voglia di voto elettronico su blockchain, tanto che il CEO di Binance CZ Zhao ha suggerito in un tweet di utilizzare un’app per votare basata su blockchain che possa proteggere la privacy utilizzando la crittografia. 

Tuttavia, l’American Association for the Advancement of Science (AAAS) si è fortemente opposta all’applicazione di tale tecnologia, proprio per il rischio di attacchi informatici e di manipolazione del voto, oltre che per la mancata garanzia di segretezza del voto espresso dai cittadini.

Un altro famosissimo esperto del settore contrario all’uso della blockchain per l’espressione del voto è Ronald (Ron) Rivest, fondatore del Cryptography and Information Security Group presso il Computer Scienze and Artificial Intelligence Laboratory del Massachussetts Institute of Technology (M.I.T.) nonché inventore dell’algoritmo RSA. 

Rivest, nel suo scritto “Going From Bad to Worse: From Internet Voting to Blockchain Voting”, afferma non avere ancora visto “un Sistema blockchain di cui mi fiderei per un conteggio di caramelle ad una fiera di contea, tanto meno un’elezione presidenziale”.

Secondo le ricerche effettuate dai ricercatori del MIT, la tecnologia blockchain non riuscirebbe a risolvere i problemi di sicurezza fondamentali cui vanno incontro i sistemi di voto elettronico e potrebbe, inoltre, introdurne di nuovi, poiché vi sono cinque requisiti minimi che ogni sistema di voto (elettronico o su blockchain) deve avere per potersi definire sicuro:

  1. segretezza delle votazioni per la prevenzione di intimidazioni o acquisto di voti;
  2. indipendenza del software per la verificabilità del risultato;
  3. schede verificabili dagli elettori che possano avere conferma che il loro voto è stato registrato correttamente;
  4. contestabilità per dimostrare un errore, qualora venga rilevato;
  5. auditing che permetta di verificare la tenuta di tutto li processo elettorale.

I sistemi blockchain, per il MIT, non sarebbero in grado di coprire i gravi malfunzionamenti o i casi in cui i risultati delle elezioni potrebbero venire falsati per via di un errore o – peggio ancora – di un attacco informatico.

L’indipendenza del software è poi uno dei problemi maggiori poiché la fiducia del cittadino passerebbe dalla scheda elettorale di carta gestita da uno Stato o da un ordine professionale alla casa produttrice di un software, che ha come scopo principale (giustamente) il profitto e non il raggiungimento del benessere collettivo.

Le affermazioni di Rivest sono apparse subito dopo uno scandalo tutto americano, quello dello Iowa Democratics Caucus, quando il partito democratico ha dovuto posticipare la pubblicazione dei risultati proprio a causa di un malfunzionamento di un’applicazione che era nata per facilitare il calcolo dei voti.

Nonostante le perplessità dei tecnici, esistono vari esempi di software che permettono il voto su blockchain.

Follow my vote nel 2017 ha reso pubblico il deposito del brevetto di “BLOCKCHAIN ELECTONIC VOTING SYSTEM AND METHOD”, inventato da Adam Ernest, Nathan Hourt e Daniel Larimer: il sistema permetterebbe, tramite una serie di server, di separare il nome del votante dal suo voto, andando così a garantire l’anonimato dell’espressione di voto.

Net Service S.p.A., in collaborazione con il Dipartimento di matematica e Informatica (DMI) dell’Università di Cagliari, sta lavorando a Crypto-Voting, sistema di voto elettronico basato su tecnologia Blockchain, finanziato da Sardegna Ricerche nell’ambito del POR FESR Sardegna 2014-2020. Il progetto si basa su due blockchain concatenate, del tipo one-way pegged sidechain: una per registrare gli elettori aventi diritto al voto e le operazioni di voto, l’altra per conteggiare i voti assegnati ai vari candidati.

Nel 2020 Kaspersky ha presentato Polys, una piattaforma di voto online per aziende, università e partiti politici basata su tecnologie blockchain, che permette di trasmettere ed elaborare insieme ed in sicurezza sia i voti espressi recandosi fisicamente presso un seggio elettorale che quelli formulati tramite il dispositivo dell’elettore (smartphone, pc).

Per effettuare il voto tramite device l’elettore deve autenticarsi con un documento di identità. Dopo l’autenticazione riceve un QR code unico a lui riservato, che gli consente – tramite scansione con uno speciale dispositivo – di votare e di controllare che il suo voto sia stato effettivamente registrato nella blockchain. Non è possibile risalire ai dati dell’elettore e collegarli con il suo voto, poiché il nome e la scelta non vengono memorizzati sulla blockchain.

In conclusione, per le elezioni politiche e amministrative, ritengo che dobbiamo sempre tenere a mente che, ai sensi dell’art. 48 della Costituzione italiana il voto è personale, eguale, libero e segreto, e il suo esercizio è un dovere civico.

Allo stato dell’arte, da un’analisi costi-benefici, l’utilizzo esclusivo del B.E.V. rappresenterebbe sicuramente un rischio per la democrazia, poiché in assenza di postazioni pubbliche per il voto e in mancanza di adeguata rete internet (e l’Italia è purtroppo famosa per il digital divide) molti cittadini si troverebbero nell’impossibilità materiale di votare. 

Ritengo inoltre che, in assenza di adeguati sistemi di protezione cyber, gruppi di malintenzionati potrebbero controllare con più facilità chi vota, attuando ritorsioni nei confronti degli astenuti.

Il voto su blockchain non risolverebbe poi il problema dello scambio elettorale politico mafioso e della compravendita di voti, anzi lo amplificherebbe, perché i gruppi criminali mafiosi potrebbero, ad esempio, rivolgersi ai pirati informatici, creando una sinergia in grado di coartare il risultato elettorale di un comune o di una regione, fino ad arrivare al parlamento.

Credo che per quanto riguarda le elezioni la strada per arrivare al voto su blockchain sia lunga e debba passare da Istituzioni in grado di inserire persone competenti al posto giusto.

Il prezzo da pagare per la comodità di votare via smartphone i nostri rappresentanti potrebbe essere troppo caro.


1 Cfr. ZICCARDI G. – PERRI P. (a cura di), Dizionario Legal tech, voce Blockchain, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, pag. 120 e ss.

2 Il testo integrale dello studio, a cura di Fergus Hanson, Sarah O’Connor, Mali Walker e Luke Courtois, è disponibile all’indirizzo https://www.aspi.org.au/report/hacking-democracies?utm_medium=email&utm_campaign=Daily%20Cyber%20Digest%20Friday%2014%20June%202019&utm_content=Daily%20Cyber%20Digest%20Friday%2014%20June%202019%20CID_076fa8c885d640a5f3e994ceb3e17ed4&utm_source=CampaignMonitor&utm_term=Hacking%20democracies&fbclid=IwAR0wvx8tgnNau-abLiiYBv5O5WMicckn_wF3OO2Jvvb8H44XNIDNKKLVv_Q 

3 Il testo integrale dell’articolo, pubblicato nell’anno 2020, è disponibile all’indirizzo https://people.csail.mit.edu/rivest/pubs/PSNR20.pdf 

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Avvocato in ambito privato, societario, enti pubblici: diritto civile, penale, amministrativo, diritto delle nuove tecnologie, e-commerce, recupero crediti giudiziale e stragiudiziale.

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