
Intro: problematiche di attualità
L’articolo vuole offrire una panoramica non solo italiana, ma a livello mondiale partendo dalle definizioni e dalle problematiche che dovranno essere gestite e che sono state già delineate dalle varie autorità sovranazionali (OECD in primis ma anche FATF, FSB, Banca mondiale ecc.).
L’argomento potrebbe avere un interesse crescente visto il recente incremento del valore delle cryptovalute quali Bitcoin, Ethereum ecc. (1 Bitcoin negli ultimi 3 mesi e’passato da circa 10.000 USD a circa 18.500 USD +85% fonte BitScreener 30/11/2020).
Il consiglio che ci sentiamo di dare ai possessori delle crypto specialmente se detenute nei siti cambiavalute (quali kraken, binance, coinbase ecc) è quello di essere quanto più trasparenti possibile e di salvare i log delle transazioni in entrata ed in uscita.
Numerosi sono stati i casi di Exchange (cambiavalute) chiusi dall’oggi al domani; in caso di audit finanziari diventa, di conseguenza, difficile confrontarsi con le autorità competenti per chiarire come si sia venuti in possesso di cryptovalute trasferite poi sotto forma di bonifico in moneta di corso legale nei propri conti corrente bancari.
In Italia la normativa a riguardo della tassazione delle valute virtuali non è stata ancora delineata interamente ma sono stati già posti dei paletti sia in termini di monitoraggio che di tassazione vera e propria della plusvalenza generata al momento del cambio in valuta officiale.
Momento impositivo
Il momento impositivo viene a crearsi (risoluzione agenzia delle entrate del 2016) quando si cambia il denaro in moneta avente corso legale al fine di effettuare una speculazione: per convenzione, ciò accade quando la consistenza supera le 51.645,69 euro per più di una settimana sia per l’investitore privato che nel caso dell’investitore azienda.
Per evitare le problematiche a riguardo, in Italia si potrebbe optare per diverse soluzioni:
- pagare il 26% sulla plusvalenza tassando i cosiddetti capital gain (plusvalori) e poi richiedere a rimborso l’anno successivo sperando di trovare l’Agenzia delle Entrate collaborativa con la motivazione che non c’e’legislazione di riferimento;
- pagare il 26% e non richiedere a rimborso tassandole come redditi finanziari di fonte estera a titolo definitivo;
- fare un interpello preventivo all’Agenzia delle Entrate spiegando le motivazioni per le quali si vorrebbe pagare (oppure non pagare) ed attendere la sentenza ricordando che vale il silenzio assenso nel caso di mancata risposta.
A titolo di confronto possiamo riferire che fino all’anno scorso in Russia si pagava il 13% a titolo di imposta senza franchigia in relazione alla plusvalenza realizzata con le monete virtuali.
Dichiarazione dei redditi
Riguardo al monitoraggio in dichiarazione dei redditi, nel quadro RW sembra prassi riconosciuta che le valute virtuali per le quali
- non si dispone delle chiavi private,
- non sono state cambiate su banca italiana,
- non sono detenute in un ledger fisico (hardware su cui detenere le chiavi delle valute)
- sono detenute in un cambiavalute (exchange) straniero,
vanno sempre monitorate a prescindere dall’ammontare.
Nella compilazione del quadro RW relativo al monitoraggio non bisogna inserire il paese estero nel quale sono detenute in quanto le valute virtuali non sono presenti in singoli computer in uno stesso stato ma nella totalità dei computer facenti parte della rete.
L’ Ivafe invece non sembra che vada mai dichiarata in relazione alle cryptovalute nonostante che le stesse valute virtuali vengano accomunate in Italia alle attività finanziarie estere.
Il legislatore italiano potrebbe prendere a riferimento il modello statunitense in quanto l’IRS (Internal Revenue Service: l’equivalente dell’Agenzia delle Entrate italiana) richiede una full disclosure tramite il modello 8949 “sales and other disposition of capital assets” che permette di spiegare tutte le movimentazioni intervenute tramite quadri bianchi appositi e pertanto chi controlla riesce meglio a capire le particolarità di ogni singolo investitore.
I fenomeni che sono stati individuati da subito e per i quali è stato necessario porre un freno erano e sono
- l’ antiriciclaggio,
- il finanziamento al terrorismo,
- l’evasione/elusione di base imponibile e questo non vale chiaramente solo per l’Italia ma coinvolge tutti i paesi a livello globale che sono utilizzatori delle valute virtuali.
Il presente elaborato si basa sul recente essay OECD Paris “Taxing virtual currencies: an overview of tax treatment and emerging tax policy issues” (October 2020).
Il momento impositivo può essere determinato dalla creazione alla dismissione di valuta per quanto riguarda i ricavi, i consumi e la tassazione delle proprietà.
È importante, inoltre, tenere in considerazione le recenti problematiche derivanti dall’aumento notevole di valore nel transato in relazione a situazioni ed argomenti “caldi” come i seguenti:
- stablecoin;
- valute delle banche centrali;
- valute virtuali emesse dalle grosse corporation mondiali quali facebook con libra;
- cambiamento di paradigma nel passaggio dalle proof of work alle proof of stake (per motivi di consumi energetici eccessivi della proof of work e quindi di necessità di tutela ambientale).
Le domande e gli argomenti ai quali è necessario che i legislatori mondiali trovino risposte quanto prima sono molteplici:
- riuscire a mantenere nel tempo una guida ed un riferimento legislativo per il trattamento delle valute virtuali da analizzare congiuntamente insieme alle altre attività tassabili rimanendo al passo con i mercati emergenti;
- supportare il miglioramento della conformità cercando di semplificare le regole per la valutazione e le soglie di esenzione per piccoli scambi occasionali;
- allineare il trattamento delle tasse nelle valute virtuali al trattamento da riservare agli altri strumenti quali il contante e le problematiche ambientali in relazione al consumo energetico;
- sviluppare appropriate linee guida per rispondere agli emergenti sviluppi tecnologici tra cui le stablecoin, le monete delle banche centrali, il consenso proof of stake, la de-fi (finanza decentralizzata) per i quali la cornice di riferimento attuale non sembra appropriata.
Le diverse Distributed Ledger Technologies (DLT) in combinazione con la crittografia sottostante non hanno uno standard univoco ed una stessa definizione perché hanno degli scopi e delle caratteristiche uniche e sono pertanto una sfida per i legislatori dei vari paesi.
Sfide determinate anche dalle caratteristiche di mancanza di controllo a livello centrale, pseudo anonimato, difficoltà di valutazione, caratteristiche ibride incluso l’aspetto degli strumenti finanziari e la rapida evoluzione della Blockchain (spiegata al link qui) sottostante e della forma di queste attività finanziarie.
Legiferazione mondiale: tentativi e necessità
Le valute virtuali basate su DLT ad oggi rappresentano un mercato pari a circa 470 Milioni di USD (fonte BitScreener 30/11/2020).
Precedenti tentativi di legiferazione a livello mondiale:
- Dicembre 2018 (Buenos aires: G20) obiettivi individuati: lotta all’ antiriciclaggio, al finanziamento internazionale al terrorismo, all’evasione fiscale; formulazione degli standards e controllo dal FATF (financial action task force);
- Giugno 2019 (Osaka Summit) obiettivi: rimanere vigilanti in merito alle problematiche precedentemente emerse ma leggero cambio di rotta in quanto le valute virtuali non sono viste più come una minaccia di per sé, ma bisogna trovare una normativa quadro che permetta di stabilizzare la fiscalità a livello internazionale, controllo da FSB (financial stability board) per monitorare e fissare gli enti nazionali che servono a delineare gli standard per risposte unitarie;
- 17/18 Ottobre 2020 (Washington) rischi delle stablecoin per la crescita esponenziale nel loro utilizzo; ci si riferisce direttamente alla tassazione tramite gli appositi enti (FATF / FSB) minacce alla stabilità finanziaria, antiriciclaggio, recepimento linee guida OECB riguardo tasse e digitalizzazione.
Nonostante i tentativi effettuati, ad oggi, le risposte degli stati sono ancora compartimentate o sono parziali o incomplete, bisogna che si riesca a rispondere alle seguenti ulteriori domande:
- determinare come i ricavi derivanti dalle valute virtuali debbano essere tassati a livello diretto o indiretto;
- se le stesse valute virtuali venissero ad essere considerate come proprietà a che titolo tassarle? Nel calcolo della base imponibile netta CIT / PIT (corporate income tax / personal income tax) o in relazione ad altre tasse? Quali sarebbero i metodi di valutazione?
- Come deve essere trattata in relazione all’IVA la creazione, l’acquisizione, il mantenimento o il trasferimento di queste attività finanziarie?
- Quali sono le implicazioni legislative delle diverse modalità di tassazione possibili?
- Come possono i governi capire e muoversi per evitare il rischio di evasione ed altri crimini finanziari che le valute virtuali possono generare; con quali strumenti?
- Trasparenza fiscale e quali info le amministrazioni fiscali debbono conoscere per le transazioni al fine di uniformità ed imposizioni?
Necessità di standard di definizione
Prerogativa essenziale per poter tassare le valute virtuali è trovare la corretta definizione delle stesse.
Le definizioni più utilizzate nei vari anni dal 2009 anno di creazione del primo bitcoin (fonte terminologia nei motori di ricerca internet):
- Decentralized Ledger Technologies
- gettoni di pagamento, di sicurezza o di garanzia
- monete virtuali, capitale digitale, DLT, Crypto, Capitale virtuale, Attività di DLT, Moneta digitale, Cryptovaluta, Bitcoin.
Ad oggi non c’è uno standard internazionale neanche nelle definizioni sopracitate.
Definizione data dal FATF: capitale virtuale, rappresentazione digitale di valore che può essere venduta o digitalmente trasferita e può essere usata per pagare beni e servizi oppure tenuta a fine di investimento (2019).
L’attività crypto tecnicamente si può definire come tecnologia DLT con crittografia alla base di scambio di informazioni.
Crescita del valore: da fonte speculativa a strumento bancario mondiale
L’idea che le valute virtuali fossero intrinsecamente viste come fonte speculativa e, a causa dello pseudo anonimato, come fonte di attività illecite o criminali è stata progressivamente abbandonata e ciò ha contribuito a farne crescere progressivamente il valore.
La banca mondiale ha un approccio in forte evoluzione e l’utilità che trae oggi da esse riguarda il fatto di salvare e condividere dati mantenuti in una rete distribuita di computer server che sono chiamati nodi (2019).
I dati vengono salvati e condivisi in maniera sincronizzata e decentralizzata tra i partecipanti della rete. Il vantaggio è che non si necessita di intermediari per le transazioni che vengono processate (2018).
Meccanismi di creazione del consenso
- proof of work (garanzia fornita dal lavoro del computer);
- proof of stake (garanzia fornita da quanto si possiede e si rischia di perdere se non si rispettano le regole del gioco);
- meccanismo del consenso diverso (proof of delegated stake, proof of authority).
Gettoni (token, spiegato al link qui) di pagamento caratteristiche:
- aventi corso legale, riconosciuti come controvalore per acquistare beni e servizi, cryptovalute.
Gettoni di profitto caratteristiche:
- per investimento e sicurezza.
Gettoni di garanzia caratteristiche:
- facilitare lo scambio, licenze per usare servizi particolari pagamenti o voucher.
Creazione (airdrops: regalia, ITO – offerta di acquisto iniziale, mining, forging o staking con il proof of stake).
Immagazzinamento e trasferimento portafoglio (wallet):
- a caldo su internet con chiave privata detenuta da terze parti;
- a caldo su internet con chiave privata generata da applicazioni terze;
- a freddo su hardware apparecchio fisico;
- a freddo su portafoglio generato con software e stampato poi offline.
Sicurezza garantita da chiavi asimmetriche:
- cambiavalute vituale o OTC con mediatore con sistema peer to peer ovvero da computer a computer; legalizzati nel 2018 con la direttiva EU antiriciclaggio che ha previsto la KYC (know your customer) per ogni operatore operante nel mercato che gestiva fondi di terzi col fine di storicizzare i dati di tutti gli usufruitori di valute virtuali per fornirli alle varie amministrazioni finanziarie da parte dei vari stati.
- Evoluzione di un gettone con i diversi protocolli:
- hard fork o catena spezzata duplicazione di valuta virtuale e creazione di una nuova con nuove caratteristiche;
- soft fork creazione di un nuovo conio che rimpiazza il precedente con nuovi standard e che continua la catena precedente e non ne crea una nuova.
Classificazione legislativa: differenza tra Stati
Alcuni stati caratterizzano le valute virtuali come proprietà e pertanto rientrano nella base imponibile altri le caratterizzano come strumenti finanziari o prodotti altri, come l’Italia, le considerano valute estere (risoluzione dell’agenzia delle entrate 2016) altri, come la Polonia, come rappresentazioni digitali di valore.
L’international financial reporting interpretation committee (IFRIC) le classifica come attività capaci di essere separate dal possessore ed essere vendute separatamente e che forniscono al possessore il diritto a ricevere un fisso e determinabile numero di unità di moneta.
Al contempo non possono essere classificate come moneta perché ancora nessuna moneta digitale può essere considerata come base per misurare le transazioni e fare da unità di misura al posto delle monete aventi corso legale in quanto sono ancora intrinsecamente legate al valore delle valute aventi corso legale (forse in futuro quando ci saranno meno oscillazioni di valore potranno essere slegate dalla valutazione sottostante delle valute aventi corso legali).
- Paesi che già ad oggi hanno fatto una apposita legislazione per le crypto sono USA e Canada però non le conferiscono valore legale.
- Paesi che non hanno ancora fatto una apposita legislazione: Bangladesh, Bolivia, Iraq, Marocco, Nepal, Nord Macedonia, Russia ed Arabia Saudita,
- Paesi che hanno bannato le crypto: Algeria,
- Paesi che hanno bannato le piattaforme: Cina,
- Paesi che hanno bannato gli acquisti con le crypto: Ecuador, Indonesia
- Paesi che hanno bannato le ICO (messa nel mercato delle nuove cryptovalute): Cina, Korea
- Paesi che hanno legiferato delle restrizioni nei settori finanziari: Cambogia, Cina, Colombia, Repubblica Dominicana, Iran, Giordania, Kuwait, Lituania, Macau, Qatar, Thailandia;
- Paesi che si sono progressivamente aperti all’uso delle crypto: Bahrain, Egitto, India, Pakistan, Vietnam; in India comunque non sono ancora totalmente accettate perché c’e’ una apposita interrogazione parlamentare per la quale non e’stata ancora emessa sentenza definitiva.
Una valuta è una rappresentazione di valore come unità di conto accettata a fronte di corrispettivo di bene e/o servizio ed emessa da una pubblica autorità come una banca centrale, riconosciuta come avente corso legale in almeno una giurisdizione.
IMF = il concetto di valore della moneta si basa sul potere dello stato di regolare il sistema monetario (fiducia rispetto al valore che la valuta rappresenta).
Il valore che viene dato intrinsecamente ad una moneta pertanto si basa nell’ abilità di uno stato a supportare la moneta ed evitarne fluttuazioni troppo accentuate nel breve tempo (come nel caso della estrema svalutazione del Venezuela). In Venezuela vista la perdurante crisi, infatti, è stata coniata la nuova moneta virtuale il “Petro” che si affianca alla valuta avente corso legale (e che non vale praticamente più nulla) ed al dollaro.
Proprietà della moneta: unità di conto, mezzo di scambio e riserva di valore.
Proprietà applicate alle valute virtuali:
non sono esattamente unità di conto in quanto rappresentano il valore in moneta avente corso legale; come mezzo di scambio sta crescendo la loro accettazione, ma ad oggi ancora solamente da un numero limitato di operatori; come riserva di valore sono limitate dall’alta volatilità del potere di acquisto.
Definizione di monete virtuali per la tassazione:
- hanno un valore intangibile ma non possono rappresentare valore intrinseco / goodwill o avviamento = Australia, Francia, Cile, Repubblica Ceca, Lussemburgo, Nigeria, Spagna, Svezia, Svizzera, UK,
- strumento finanziario = Argentina, Brasile, Croazia, Danimarca, Israele, Giappone, Repubblica Slovacca, Sud Africa;
- prodotto = Austria, Canada, Cina ed Indonesia,
- moneta = Belgio, Costa d’Avorio, Italia (mezzo di pagamento internazionale), Polonia,
- metodo di pagamento legale = Giappone,
- non specificato = USA;
Momento impositivo: Stato per Stato
- dalla minazione: Andorra, Austria, Argentina, Costa d’Avorio, Colombia, Croazia, Estonia, Finlandia, Giappone, Lussemburgo, Nuova Zelanda, Slovenia, Sud Africa, UK, USA,
- dal primo evento di disposizione che si può determinare cambiando le valute virtuali in valute aventi corso legale corrente, in altre valute virtuali o in attività digitali, per beni o servizi o in una situazione senza un reciproco scambio di valore o senza controparti ad esempio tramite regalie, eredità, perdite o furti: Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Francia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca,
- differenti approcci a seconda se i possessori sono ditte / commercianti professionali / commercianti occasionali: Australia, Canada, Germania, Hong Kong, Olanda, Norvegia, Singapore, Svezia, Svizzera.
Interessanti i casi relativamente a Portogallo in cui, seguendo l’autorità delle entrate locale, nel 2016 i cambi in valuta virtuale non sono trattati come valore tassabile perché non rientrano nella definizione di plusvalenze o di base imponibile fiscale; ad ogni modo potrebbero essere considerati attività professionale se costituiscono attività commerciale del contribuente privato o azienda.
In Svizzera invece l’acquisto o la vendita di valuta virtuale è trattata come mezzo di pagamento convenzionale e pertanto l’utile o la perdita derivante non ha conseguenze in termini di tassazione (la plusvalenza non è tassabile e la perdita non è deducibile). Ad ogni modo se lo scopo della transazione può essere considerato attività commerciale la plusvalenza può essere tassabile e la perdita deducibile.
In Olanda per le valute virtuali, un detentore contribuente residente viene tassato con il regime presuntivo per il risparmio e l’investimento che prevede che i contribuenti ricevano una percentuale del bilancio positivo del valore corrente delle attività che includono le valute virtuali decurtato il valore delle passività.
Non c’è tassazione se la differenza è minore di 30.360 euro. Il valore di mercato viene analizzato al 1 Gennaio di ogni anno e l’aliquota in relazione alla tassazione è il 30%; questo regime non si applica per le aziende che sono soggette a CIT per ogni loro attività inclusi mining e trader professionali.
In Francia l’articolo 150 del codice della tassazione indica che il cambio da valuta virtuale a valuta legale costituisce momento impositivo. Ogni cambio di valuta virtuale in altra valuta virtuale non costituisce momento impositivo e non si tassa invece. Inoltre le commissioni collegate alle transazioni ed il premio per i minatori sono altresì esenti.
In Polonia il cambio da valuta virtuale ad altra valuta virtuale sono neutrali a prescindere dal metodo (over the counter, tramite il cambiavalute esterni o all’interno dello stesso cambiavalute). In contrasto i ricavi da cambiavalute in valuta ordinaria oppure quando le valute virtuali sono utilizzate per pagare beni o servizi si considerano plusvalenze e sia che provengano da attività privata o da imprese sono sempre tassate.
In Australia le persone fisiche vengono tassate dalla plusvalenza generata al momento dell’utilizzo della valuta virtuale. L’esenzione da uso personale non si applica se l’attività era detenuta a fine speculativo. Ad ogni modo se l’attività era detenuta da più di un anno si può chiedere il frazionamento negli anni della tassazione, le perdite invece sono scontabili solamente a fronte di guadagni futuri. Se invece si applica la regola applicata per il trading e si considerano le valute virtuali come ricavi ordinari ed il costo di acquisizione è deducibile.
In Austria il trattamento dipende dal fatto che l’attività sia di affari, di investimento oppure di altra natura: se attività di affari si tratta come reddito ordinario e si applica la normale tassa progressiva personale o la CIT; se invece si tratta di attività di investimento il contribuente paga tasse sul valore minore tra la tassa progressiva personale e la CIT. Infine se considerate altro tipo di investimento sono tassate sulla plusvalenza a livello progressivo se detenute per meno di un anno (con la franchigia minima di 440 euro), oppure non vengono tassate se detenute per più di un anno.
In Belgio se si tratta di attività personale i profitti vengono tassati alla stregua di ricavo professionale e quindi si applica la tassa progressiva con l’aliquota tra il 25% ed il 50%; mentre se non si tratta di attività professionale bisogna vedere se il guadagno viene considerato attività speculativa o normale disposizione del proprio patrimonio personale. Tale distinzione non viene chiaramente definita. Ad ogni modo se si considera normale attività di disposizione c’è l’esenzione mentre se si considera speculazione si applica l’aliquota fissa al 33%.
In Canada il momento impositivo si ha con profitto derivato dalla disposizione o dalla vendita di attività per affari oppure quando la moneta viene comprata con l’intenzione di fare profitti. Le valute virtuali sono trattate alla stregua di altri ricavi professionali. Pertanto la plusvalenza viene tassata. Mentre la disposizione diversa da attività di affari viene tassata solo per metà del capitale. In questo caso inoltre le perdite possono essere usate a compensazione oppure portate in avanti o anche indietro nei 3 anni precedenti (richieste a rimborso o messe a compensazione).
In Estonia la vendita o la disposizione di valute virtuali genera plusvalenza tassata al 20% tranne quelle che vengono fatte nel trading. I guadagni fatti col trading vengono tassati come guadagni professionali che sono soggetti a tassa sulle persone fisiche ed alla contribuzione.
In Giappone si distingue tra guadagno occasionale e quello fatto da attività di affari. I ricavi derivanti da attività occasionali sono tassati come redditi diversi mentre quelli di affari vengono tassati alla stregua delle attività di affari.
Riguardo al ricevente delle valute virtuali si sottolinea che, in genere nei vari stati, è richiesto di includere il valore nei ricavi tassabili e che, quando i salari sono pagati in valuta virtuale essi sono tassabili secondo il regime delle tasse personali (come fringe benefit o reddito salariale).
Interessanti i casi relativamente alle donazioni di valuta virtuale e si hanno 2 trattamenti possibili a fini fiscali: potrebbero essere tassate in capo al donante come atti dispositivi secondo le leggi in relazione a plusvalenze o reddito sebbene esistano eccezioni per le donazioni ad enti caritatevoli oppure potrebbero non essere tassati in capo a nessuno dei soggetti. Ad ogni modo è essenziale stabilire il valore ai fini della tassazione.
In UK: il valore è quello di mercato al momento della donazione e viene tassato il donante; se la plusvalenza non è rilevabile al momento della donazione ad esempio perché si tratta di trading o perché c’è l’esenzione dovuta ai piccoli importi, allora può sostituirsi il donatario al donante ed essere tassato il donatario al momento del cambio in valuta corrente. Le regalie ad enti caritatevoli non sono tassate.
In USA: le donazioni minori di 15 mila usd non vengono tassate né in capo al donante né al donatario (sentenza del 2019). In questo caso la base imponibile dipende dal fatto che il ricevente riceva l’attività come plusvalore (tassata) o di minusvalore (deducibile).
Conclusione: la maggior parte degli stati considera le valute virtuali come una proprietà del contribuente e quasi sempre come proprietà intangibile. Pertanto vengono tassati in base alla plusvalenza nella maggior parte dei casi ed in rari casi come reddito da attività oppure come reddito diverso.
Sebbene la maggior parte degli stati non consideri scambi fatti tra valute virtuali da privati come base imponibile fiscale, la maggior parte considera il cambio da valuta virtuale a valuta avente corso legale come evento tassabile.
Inoltre sempre per la maggior parte degli stati le valute virtuali cedute per pagare beni o servizi o salari rientrano tra gli eventi tassabili.
L’Iva nelle transazioni di valuta virtuale: nell’unione europea la direttiva del 2006 cerca di armonizzare l’iva tra gli stati membri definendo le tassazioni tassabili e le esenzioni insieme ai confini di applicazione degli standard e regolare la cornice di riferimento per l’iva e la sua implementazione nel territorio UE.
Nel 2014 il gruppo UE ha discusso del Bitcoin e delle valute virtuali. Secondo la direttiva UE dipende come queste transazioni sono caratterizzate e potrebbero essere considerate: fuori dal campo di applicazione dell’iva, entro ma con l’esenzione, tassabili a tutti gli effetti.
Il gruppo ha concluso che difficilmente le valute virtuali sarebbero state considerate valuta elettronica, moneta, voucher, inoltre si è espressa incertezza in merito al fatto di considerarle prodotti digitali o prodotti negoziabili.
Nel 2015 la commissione EU ha sollevato dubbi in merito a:
mancanza di un tasso di cambio ufficiale, complessità di conformità degli scambi di valuta virtuale, anonimità, luogo di acquisto, dell’utilizzatore che diventa tassabile ai fini IVA, rischio di frodi carosello.
In conclusione si è deciso che sono meglio trattate come attività negoziabili.
Nell’ottobre 2015 la sentenza della corte di giustizia Skatteverket vs. Hedqvist:
l’azienda Svedese Hedqvist si proponeva di diventare exchange tra bitcoin e la valuta avente corso legale tramite piattaforma online e una struttura aziendale. Secondo la corte Svedese le movimentazioni sarebbero state esenti da iva.
L’autorità delle entrate Svedese (Skatteverket) ha appellato la sentenza in merito al fatto che potessero essere attività imponibili secondo l’art. 2(1) della direttiva iva ed in subordine se l’articolo 135(1) della stessa direttiva significasse che le transazioni fatte dall’exchange fossero considerate esenti da iva.
Secondo la corte le valute virtuali erano comparabili a monete aventi corso legale nel solo scopo di essere moneta di conto e che le valute virtuali alla stessa maniera avrebbero generato difficoltà in merito all’ammontare tassabile e all’ammontare dell’iva deducibile.
Pertanto la corte stabilì che le transazioni includenti il cambio tra virtuale a ordinaria e viceversa sono esenti da iva secondo l’art. 135(1) della direttiva iva.
La commissione UE ha statuito quanto segue
- l’uso di bitcoin per l’acquisto di beni e servizi è fuori dal campo di applicazione iva;
- l’acquisto di beni o servizi soggetto a iva e remunerato in bitcoin è tassabile e trattato allo stesso modo di ogni altro acquisto; l’iva pertanto doveva essere applicata per lo scambio di beni e/o servizi forniti,
- i servizi forniti da portafogli digitali sono fuori dal campo di applicazione (la maggioranza sono gratuiti) invece se ci sono delle commissioni in genere sono tassabili oppure esenti se riguardano direttamente la moneta,
- l’attività di mining è fuori dal campo di applicazione iva in genere, mentre è tassabile se nuovi bitcoin sono ricevuti automaticamente dal minatore col sistema di mining.
- Sebbene le transazioni di bitcoin gratuite sono in teoria possibili in pratica bitcoin fa sempre pagare le commissioni (allo scopo di far reggere il sistema basato sul fatto che tutti i partecipanti debbono arricchirsi).
- Sembra sconveniente ai fini dell’utilizzo che gli utilizzatori debbano aspettare settimane o mesi per verificare una transazione da inserire nella catena (che invece potrebbe succedere se qualcuno non ricevesse in premio della valuta virtuale),
Un approccio simile viene usato anche nella maggior parte delle giurisdizioni fuori dall’UE: UK, Norvegia, Svizzera, Australia, Colombia, Israele, Giappone, Singapore, Sud Africa.
La Nuova Zelanda è uno dei pochi paesi a prevedere un approccio diverso per l’Iva nelle valute virtuali in quanto viene determinato caso per caso a seconda del fatto che siano scambiate o vendute e queste potrebbero essere tassate interamente o esenti a seconda delle circostanze.
L’ IVA
Il trattamento iva viene sviscerato in misura più univoca rispetto alla tassazione delle tasse sul reddito delle valute virtuali. Nella maggior parte degli stati il cambio di valuta virtuale non è soggetto a iva. L’attività di usare valuta virtuale per acquistare beni o servizi è fuori il campo di applicazione dell’iva e pertanto l’iva non può essere calcolata sul valore delle valute stesse. Le valute virtuali rappresentano solo un mezzo di pagamento e le transazioni non sono considerate alla stregua dei baratti di beni.
L’acquisto di beni e servizi tassabili pagati con valute virtuali rimane soggetto ad iva con qualche eccezione ad esempio in Francia ed in Italia in quanto la ricezione di nuovi gettoni (token/crypto, spiegato al link qui) tramite la minazione non e’soggetta ad iva. Questo semplifica molto la gestione di ammontare tassabile / deduzioni e le inclusioni di potenziali piccoli rivenditori secondo le regole iva.
Negli stati UE la sentenza Skatteverket vs. Hedqvist che trattava le valute virtuali come valute ordinarie secondo la direttiva iva è stata responsabile del trattamento che viene applicato oggi.
I servizi legati ai cambiavalute hanno un trattamento più variegato nei diversi stati. L’iva non è dovuta nella maggioranza degli stati tipicamente perché è considerata appartenente alle esenzioni o facente parte delle previsioni che sono relative ai servizi finanziari.
In altre nazioni in particolare fuori dalla UE i servizi legati ai cambiavalute sono soggetti alle regole normali sull’iva al pari dell’acquisto di servizi tassabili coerentemente al trattamento il relazione agli strumenti di pagamento e servizi finanziari riguardo a registrazioni, valutazioni di valute virtuali e tenuta regolare delle scritture.
Tassazione valute virtuali: obiettivi e prospettive
In conclusione dalle analisi effettuate risulta chiaro che la tassazione delle valute virtuali richiede ai legislatori di bilanciare obiettivi e prospettive. In relazione al fatto che la tecnologia muta col tempo, non si è ancora in grado di fare raccomandazioni, che andrebbero comunque riviste con l’aggiornamento della tecnologia, ma si è capito che:
- i legislatori dovranno assicurare alle loro nazioni una guida chiara ed una cornice legislativa chiara che permetta di inserire le valute virtuali all’interno del modello di tassazione esistente per chiarire il modo di tassazione applicata ai contribuenti cercando di fornire una guida specifica; sarebbe anche utile una definizione univoca e più appropriata di valuta virtuale;
- i legislatori dovrebbero cercare di fornire guide per la totalità delle fattispecie e inserire le valute virtuali verso i più importanti modelli di tassazione ad esempio nei modelli che riguardano la tassazione dei redditi, dell’iva e delle tasse in relazione alla proprietà non tralasciando nessuno degli aspetti quali creazione di valuta virtuale, cambio da valuta virtuale ad altra valuta virtuale, a valuta di corso corrente, per l’acquisto di beni e servizi.
Da non dimenticare poi le regalie o le eredità, le perdite di valuta nel caso in cui tali valute vengano rubate, gli sviluppi emergenti (hard fork, stablecoin, valute delle banche centrali, gettoni con interesse implicito, servizi di cambiavalute, portafogli virtuali);
- una guida potrebbe anche includere altre forme di cryptovaluta (come security token o utility token, spiegati al link qui), delimitare i confini delle differenti cryptovalute e come ogni crypto debba essere considerata ai fini della tassazione;
- i legislatori dovrebbero comunicare quali sono le loro intenzioni ed il ragionamento che li ha portati ad adottare quelle decisioni in relazione alla differente tassazione per essere più trasparenti e più flessibili;
- i legislatori dovrebbero considerare se il trattamento delle valute virtuali e’coerente con il trattamento riservato alle altre attività. Questo per migliorare la neutralità dei profili di tassazione a meno che non ci sia una ragione effettiva per discostarsi dal trattamento riservato alle attività diverse dalle valute virtuali.
In relazione all’iva ad esempio bisognerebbe trovare la similitudine con il trattamento iva riservato alle altre attività finanziarie nelle varie legislazioni.
Sembra che la non imponibilità Iva dei cambiavalute sia una cosa abbastanza comune a livello delle differenti legislazioni, ma non altrettanto si può dire per gli altri tipi di servizi (compresa la creazione o minazione) che dovrebbero essere visti in relazione alla cornice
Iva per gli strumenti di pagamento;
- i legislatori dovrebbero considerare come supportare la conformità: una difficoltà nel redigere i modelli di tasse viene rappresentata dalla velocita’ di spostamento di valute nei diversi sistemi, dalla mancanza di cambio diretto in valuta avente corso legale in certi cambiavalute e dalla difficoltà nel tenere la documentazione relativa a tutte le transazioni effettuate nelle date effettive. Nel semplificare le regole esistenti i diversi governi dovrebbero bilanciare i rischi ed i costi che si creerebbero dovendo tener conto di tutti questi dati;
- bisognerebbe tenere in considerazione la semplificazione del trattamento fiscale da riservare a gestori privati occasionali o piccoli commercianti di valuta;
- bisognerebbe anche considerare come il trattamento fiscale delle valute virtuali potrebbe ledere gli altri obiettivi politici ad esempio nell’obiettivo comune di ridurre la circolazione del denaro contante, qualche paese sta incentivando la formazione del denaro virtuale dalle banche centrali (o stablecoins) con sottostante da altre attività o da valuta avente corso legale ed utilizzando la garanzia ovviamente riposta sulle banche centrali o dalle securities nel caso delle stablecoin;
- altri nuovi tipi di token con caratteristiche peculiari stanno emergendo in quanto nessuna nazione ha ancora una guida ben definita (ad esempio in relazione al proof of stake) oppure nell’utilizzo delle valute virtuali in relazione ad attività generatrici di interessi che le porterebbero ad essere simili a security token.
Questo tipo di valuta virtuale ha delle caratteristiche che la rendono più simile a reddito da capitale piuttosto che alla trattazione come guadagni da capitale. Considerare e indirizzare queste attività verso un trattamento più rispondente alla loro natura potrebbe portare a maggiore trasparenza ed evitare che il contribuente vada alla ricerca di evadere le tasse in quanto avrebbe più consapevolezza del motivo e del perché paga quel tipo di tassa.